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sabato, Gennaio 25, 2025
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Sciopero: l’invito del DS a dichiarare la propria adesione, non adesione o di non aver maturato alcuna decisione [Chiarimenti]

Lo sciopero è un diritto tutelato costituzionalmente (art. 40) ma che deve esercitarsi entro i limiti stabiliti dalla legge che lo regolano.

La materia è stata disciplinata con l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto il 2 dicembre 2020 dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali.

LA COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prima dello sciopero le istituzioni scolastiche devono adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, circolare, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. 

Secondo quanto stabilisce l’art. 3 comma 4 dell’Accordo di Garanzia 

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”.

Questo significa che i dirigenti scolastici sono obbligati ad invitare i docenti e gli Ata a dichiarare la loro intenzione di aderire, non aderire o di non avere ancora assunto una decisione. Tuttavia, trattandosi di un “invito”, i docenti e i lavoratori appartenenti al personale Ata potranno decidere liberamente se rispondere alla comunicazione o meno, eventualmente indicando di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile (art. 3 comma 4 dell’accordo) per cui il dipendente non potrà cambiare idea e l’amministrazione applicherà comunque la trattenuta in busta paga. La dichiarazione di non aderire, invece, non è vincolante per cui resta ferma la possibilità per il dipendente di optare per l’adesione allo sciopero.

 

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