REQUISITI PER LA NASPI
Per richiedere la Naspi è necessario avere maturato almeno 13 settimane di contributi da lavoro dipendente negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate di lavoro nell’ultimo anno
REQUISITO DELLE 13 SETTIMANE LAVORATIVE NEGLI ULTIMI 4 ANNI
Il periodo di contribuzione figurativa per maternità obbligatoria e il periodi di congedo parentale sono da considerarsi utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI e dunque non si dovrà procedere alla loro neutralizzazione.
Lo ha specificato l’INPS con il messaggio n. 710 del 15 febbraio 2018 fornendo dei chiarimenti sul punto.
A tal fine si richiama anche quanto contenuto nella circolare INPS in materia di NASpI n. 94 del 12/5/2017, per cui si considerano utili:
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
I periodi suddetti sono utili per integrare il requisito delle 13 settimane purché siano stati prestati in costanza di rapporto (cioè durante un contratto di lavoro dipendente) oppure, nel caso dell’astensione obbligatoria per maternità anche nel caso in cui l’astensione obbligatoria sia iniziata entro 60 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Viceversa, i periodi che risultano collocati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente, non sono utili ai fini delle 13 settimane.
REQUISITO DEI 30 GIORNI
Per aver diritto alla NASpI è necessario aver prestato 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.
Come si evince dalla Circolare n. 94 del 12/5/2017, ai fini del raggiungimento di tale requisito è necessario che si tratti di giornate effettivamente lavorate quindi non si possono considerare né i periodi di astensione per maternità né quelli di congedo parentale.
I periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
In altri termini, se negli ultimi 12 mesi il lavoratore ha usufruito del congedo parentale o dell’astensione obbligatoria per maternità, il requisito dei 30 giorni di servizio effettivo va ricercato non negli ultimi 12 mesi ma in un periodo più ampio maggiorato della durata di tali eventi stessi (per esempio, se negli ultimi 12 mesi, il docente ha usufruito di 1 mese di congedo parentale, in costanza di nomina, il requisito dei 30 giorni di servizio, andrà ricercato nei precedenti 13 mesi piuttosto che nei 12 antecedenti).
messaggio n. 710 del 15 febbraio 2018
Circolare n. 94 del 12/5/2017