HomePermessi, Congedi e AssenzeQuando il primo mese del congedo parentale deve essere retribuito al 100%.

Quando il primo mese del congedo parentale deve essere retribuito al 100%.

Come va retribuito il congedo parentale alla luce del nuovo decreto legislativo n. 80/2015, modificativo degli artt. 32 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001?

I genitori conservano il diritto alla retribuzione per intero dei primi 30 giorni di congedo parentale qualora non li avessero ancora fruiti entro il 6° anno di vita del bambino? Successivamente al 6° anno del bambino la retribuzione del 30% del congedo parentale è subordinata alle condizioni di reddito individuale?

RISPOSTA
L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni). che fornisce le interpretazioni autentiche della clausole contrattuali, chiarisce il punto:

1) I primi 30 giorni di congedo parentale, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
2) Qualora il congedo venga chiesto fra i 6 e gli 8 anni, è prevista la retribuzione del 100% (per i primi 30 giorni) e 30% (per i successivi), solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
3) Dopo l’ottavo anno il congedo non è in nessun caso retribuito.

A tal riguardo, questa Agenzia ritiene utile chiarire che la disciplina di maggior favore relativa all’istituto del congedo parentale contenuta nell’art. 12, comma 4, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola si inserisce nell’ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto dell’art. 32 con l’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001.

Infatti se l’art. 32 del su citato decreto disciplina il “periodo” di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del bambino (come modificato dall’art. 7 del D. Lgs. n. 80/2015), è l’art. 34 che ne prevede il relativo trattamento economico.

Pertanto il richiamo all’art. 32 è riferito solo alle modalità e ai tempi di fruizione del congedo da parte di ciascun genitore, mentre la deroga in melius, di cui all’art. 12, comma 4, del CCNL in oggetto è rilevabile solo se rapportata all’indennità disciplinata dal successivo art. 34, comma 1 del D. Lgs. n.151/2001.

Ne consegue che, alla luce del nuovo decreto legislativo n.80/2015 i primi trenta giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.

Per quanto riguarda il trattamento economico da erogare dopo il sesto anno, la disciplina di miglior favore deve sempre essere applicata nella cornice legale del D. Lgs. n. 151/2001 che all’art. 34 ne stabilisce le relative regole. Ne deriva che, tra il sesto e l’ottavo anno di vita del bambino, il primo mese di congedo parentale sarà retribuito solamente se sono rispettate le condizioni di reddito previste mentre dopo l’ottavo anno (e prima del dodicesimo anno di vita) il congedo parentale non è mai retribuito.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sul punto va però rilevata la sentenza n. 216 del 4 settembre 2018, con cui il Tribunale di Grosseto si è pronunciato in merito al ricorso promosso da un docente che, usufruendo dei primi 23 giorni di congedo parentale, si era visto decurtare il trattamento economico a titolo di retribuzione e in misura corrispondente anche le ferie e la tredicesima per il periodo in cui si era avvalso del congedo parentale, dopo il compimento del sesto anno di vita da parte del bambino. Secondo i giudici i primi 30 giorni di congedo parentale devono essere sempre retribuiti al 100% anche se fruiti oltre il sesto anno di vita del bambino purché fruiti entro i 12 anni.

Per un approfondimento si veda la sentenza.

Orientamento ARAN
D. lgs 151/2000

CCNL 2007 comparto scuola

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