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Presa di servizio a scuola e altro lavoro: part-time, differimento della presa di servizio ed aspettativa [Chiarimenti]

Il personale neoassunto nell’anno scolastico 2023/2024 deve effettuare il 1° settembre la presa di servizio. Si tratta di un atto necessario al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro.

INCOMPATIBILITÀ
A norma dell’art. 508 del Testo unico della scuola:

Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionalené può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.

È utile specificare che esistono:

  • dei casi di incompatibilità assoluta (es. l’esercizio di una attività commerciale o imprenditoriale o lo svolgimento di attività in favore di un’altra amministrazione pubblica). Rientra in questa categoria anche l’essere socio di società di persone (socio accomandatario di SAS, socio di SNC o di società semplici) se si è personalmente e illimitatamente responsabili. Invece rientra tra le attività compatibili l’essere socio con responsabilità limitata (socio accomandante nelle SAS, socio di SRL, SRLS o SPA);
  • dei casi con incompatibilità relativa ovvero condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico (es. le libere professioni);
  • dei casi che possono essere svolte senza autorizzazione del dirigente scolastico (es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie ecc. o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate).

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRESA
Le situazioni più problematiche riguardano:

  • Chi svolge un’altra attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato presso privati o enti pubblici. 
  • Chi svolte attività commerciali, industriali e professionali.
  • Chi è socio con responsabilità personale e illimitata di società (socio di SAS, società semplici e soci accomandatari di SAS).

Trattandosi di attività incompatibili, chi si trova in codeste situazioni non può sottoscrivere un contratto di lavoro nel comparto scuola se non ha risolto il precedente rapporto di lavoro o risolto l’incompatibilità. Tale divieto si applica sia nel caso di contratti a tempo indeterminato che di supplenze.

Dalla normativa suddetta emerge con chiarezza l’incompatibilità tra l’impiego pubblico e altra attività lavorativa già in essere, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto.

Pertanto, al momento della presa di servizio il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Nel caso in cui successivamente alla sottoscrizione del contratto dovesse essere accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalle legge, il dirigente scolastico procederà all’annullamento del contratto.

SI PUÒ CONGELARE L’ANNO DI RUOLO?
Non è possibile differire di un intero anno scolastico la presa di servizio e di conseguenza “congelare” l’anno di formazione e prova per terminare l’attività lavorativa che si sta svolgendo qualora questa risulti incompatibile con il contratto a tempo indeterminato o determinato. 

Tale possibilità è stata concessa solo in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla legge 107/2015 (FAQ 25 emanata dal Miur) che consentiva il differimento di durata pari all’anno scolastico e non ulteriormente prorogabile. Nel 2019 è stata emanata una nota simile dall’USR Lazio (n. 30693 del 23 agosto 2019) che successivamente è stata rettificata e comunque non più applicabile. Per cui, non è più possibile rinviare l’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo se si hanno rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza. 

Al riguardo si veda anche la nota n. 12340 del 22 Agosto 2022 dell’USR Piemonte:

Alla luce di tale precisazione non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa. Né tantomeno, in base agli stessi principi, potranno essere accolte richieste di aspettativa o di differimento della presa di servizio che trovino la propria giustificazione nella sussistenza di un precedente rapporto di impiego.

ASPETTATIVA PER SVOLGERE ALTRO LAVORO
Non è altresì possibile richiedere contestualmente alla presa di servizio una aspettativa per lo svolgimento di un altro lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibile con l’assunzione in ruolo o con l’incarico di supplenza.

Pertanto, al momento della costituzione del rapporto di lavoro, il dirigente scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio, al fine di proseguire l’altra attività lavorativa; analogamente, non è possibile accogliere richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

E ciò anche in aderenza alla deliberazione n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti, secondo cui il momento della verifica di compatibilità ai sensi dell’articolo 60 d.p.r. n. 3/57 e dell’articolo 508 del decreto legislativo n. 297/94 è quello dell’assunzione, cioè della stipula del contratto di lavoro.

Al riguardo si rammenta che l’inesistenza di rapporti di lavoro in essere al momento della stipula del contratto deve essere attestata dall’interessato con dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. al momento della presa di servizio.

ASPETTATIVA PER MOTIVO DI LAVORO DOPO LA PRESA DI SERVIZIO
Diverso è il caso dell’aspettativa per motivi di lavoro che il Dirigente scolastico può, a domanda, concedere nel corso del rapporto di lavoro già perfettamente costituito con il personale docente.

L’istituto è contemplato dall’art. 18, comma 3, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 ed ha la durata di un anno scolastico senza che sia prevista la corresponsione di assegni.

Al dipendente già in servizio si vuole dare l’opportunità di realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa mantenendo la sicurezza del proprio posto di lavoro e ciò sul presupposto che, in caso di rientro, l’amministrazione può trarre un vantaggio da tale esperienza dal momento che potrebbe beneficiare dell’arricchimento professionale acquisito medio tempore dal proprio dipendente.

Il presupposto per la concessione dell’aspettativa in parola, come chiarito dal giudice contabile in sede di controllo di legittimità, è infatti che il rapporto di lavoro sia già in essere e che l’attività lavorativa per la quale viene richiesta l’aspettativa sia ontologicamente diversa e nuova rispetto a quella svolta per l’amministrazione.

In defintiva, le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro, ossia dopo la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza che presuppone, come detto, che il personale non abbia in essere nessuna eventuale incompatibilità accertata al momento della presa di servizio.

PART-TIME NON SUPERIORE AL 50% E ALTRO LAVORO SUBORDINATO
Per quanto riguarda chi detiene un contratto di lavoro subordinato presso privati o svoolge attività professionali, una possibile soluzione consiste nella stipula del contratto di lavoro in regime di part-time al 50%.

Infatti, chi sceglie di stipulare il contratto a tempo indeterminato in regime di part–time può conservare il precedente rapporto di lavoro subordinato, a condizione che sia di natura privata. Rimane totalmente esclusa la possibilità di cumulare un lavoro pubblico part-time con un altro lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. 

Per quanto riguarda le attività di lavoro subordinato alle dipendenze di private esse sono consentite a condizione che le ulteriori attività lavorative non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio nel senso che non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa amministrazione/istituto scolastico.

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