Il “premio alla nascita” è un beneficio economico di 800 euro riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne (cfr. l’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione. Tale misura spetta indipendentemente dal reddito percepito dai genitori e non va confusa con altre misure quali il c.d. “Bonus Bebè 2020″.
REQUISITI GENERALI
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).
QUANDO SPETTA
La prestazione può essere concessa in un’unica soluzione in occasione dei seguenti eventi:
- compimento del settimo mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’ottavo mese);
- nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza);
- adozione di minorenne, nazionale o internazionale, e nei casi di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale.
Si evidenzia che, se è già stata presentata la domanda in relazione alla gravidanza, non si può presentare un’ulteriore domanda in relazione alla nascita dello stesso figlio. Analogamente, se viene richiesto il premio per l’affidamento preadottivo non può poi essere richiesto il premio in occasione della successiva adozione dello stesso minorenne.
INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
Il premio viene riconosciuto anche quando, maturato il requisito del settimo mese di gestazione, si verifichi un’interruzione della gravidanza (cfr., in proposito, la circolare n. 78 del 2017).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata all’INPS dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale attestante la data presunta del parto. Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.
GRAVIDANZA PLURIMA
Nel caso di gravidanza plurima, per ottenere la liquidazione del premio per ciascun figlio, la richiedente può presentare domanda:
1) al compimento del settimo mese, selezionando l’evento: “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. In questo caso, in esito al parto gemellare, la richiedente dovrà poi presentare un’altra domanda con le informazioni relative a tutti i gemelli;
2) a parto avvenuto, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando direttamente il codice fiscale di tutti i gemelli.
Nel primo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la gravidanza viene accolta, può essere liquidata una sola quota di 800 euro. Le altre quote da 800 euro potranno essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata dovrà presentare a parto avvenuto, indicando il codice fiscale di tutti i gemelli. Sul punto si riporta il seguente esempio.
Esempio n. 1: parto gemellare con doppia domanda
La richiedente presenta una prima domanda per l’evento “Compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza)”. Se la domanda viene accolta verranno corrisposti 800 euro, ossia la quota per un singolo figlio. A seguito del parto di tre gemelli, la richiedente presenta una seconda domanda per l’evento “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)”, nella quale indica il codice fiscale di tutti e tre i gemelli. In caso di accoglimento della domanda, verranno corrisposti 1.600 euro (ossia altre due quote da 800 euro ciascuna in quanto l’Istituto ha già liquidato 800 euro in occasione della gravidanza).
Nel secondo caso, se la domanda volta a richiedere il premio per la nascita viene accolta, possono essere corrisposte tante quote da 800 euro quanti sono i gemelli i cui codici fiscali sono indicati nella domanda. Sul punto si riporta il seguente esempio.
Esempio n. 2: parto gemellare con unica domanda
La richiedente presenta domanda in relazione alla nascita di tre gemelli, selezionando l’evento: “Nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza)” e indicando il codice fiscale di tutti e tre i bambini. In caso di accoglimento, verranno liquidati 2.400 euro (ossia tre quote da 800 euro ciascuna).
AFFIDAMENTO O ADOZIONE PLURIMI
In caso di affidamento o adozione plurimi, anche gemellari, spettano, in presenza dei requisiti, tante quote da 800 euro quanti sono i minorenni adottati o affidati.
In tali ipotesi, in base alla situazione che ricorre, è possibile selezionare l’evento “Adozione nazionale”, “Adozione internazionale”, “Affidamento preadottivo nazionale” o “Affidamento preadottivo internazionale”, inserendo in un’unica domanda le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure, a scelta della richiedente, presentando una domanda per ogni minorenne adottato o affidato.
Circolare n. 39 del 27/02/2017
Messaggio n°4252 del 13/11/2020
Circolare n. 61 del 16/03/2017


