Il personale docente con contratto a tempo determinato ha diritto a fruire di 6 giorni di permessi non retribuiti per motivi familiari e personali.
L’art. 19 comma 7 del CCNL 2007 infatti dispone:
Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2″.
Il dipendente con contratto a tempo determinato ha dunque diritto, a domanda, a 6 giorni di permessi (non retribuiti) nell’anno scolastico per motivi personale o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
A differenza del personale di ruolo, tali permessi non sono retribuiti e sono 6 invece di 3.
QUALI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI
Per quanto attiene ai motivi che possono giustificare la richiesta del permesso da parte del dipendente, l’art. 15, comma 1 del CCNL Scuola fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.
Come chiarito dalla sentenza della Corte dei Conti sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415, per motivi personali:
possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro”.
Si può dunque trattare di motivi assai diversi quali, a mero titolo esemplificativo:
- partecipare a una ricorrenza (matrimonio, laurea, etc.).
- visita specialistica.
- accompagnamento di un familiare a una visita specialistica, all’aeroporto o in altro luogo.
- effettuazione di un trasloco.
- appuntamenti presso uffici quali INPS, Agenzia delle Entrate, etc..
- appuntamenti dal Notaio per la firma di atti.
Può anche trattarsi di un evento improvviso, che non permette al dipendente di raggiugere la sede di servizio (es: foratura della gomma dell’auto, ghiaccio\neve, guasto e\o ritardo dei mezzi di trasporto). Ricordiamo che la normativa non prevede, per questo tipo di permessi, un termine obbligatorio di preavviso per cui, se trattasi di eventi improvvisi può avvenire anche poche ore prima della presa di servizio.
Nel caso di eventi prevedibili è sempre bene rispettare un termine congruo di preavviso (3\5 giorni).
NESSUN POTERE DISCREZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il permesso in parola non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”, trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’Istituzione scolastica. La fruizione di tale diritto è quindi subordinata soltanto a un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda.
nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda; né, tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari”.
(Tribunale di Monza 2011, Tribunale di Lagonegro 2012)
Anche l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) si è pronunciata sul punto affermando che:
la previsione contrattuale generica ed ampia di motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da autocertificazione, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione – ai sensi dell’art.1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. 165/2001 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.
I PERMESSI INTERROMPONO IL SERVIZIO?
Una domanda spesso ricorrente tra i docenti supplenti riguarda il fatto che i permessi non retribuiti interrompano o meno il servizio. In effetti, l’art 19 al comma 8 che:
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
Pertanto, i permessi non retribuiti interrompono la maturazione della retribuzione, dei relativi contributi previdenziali e la maturazione dell’anzianità del servizio vale a dire del servizio ai fini della mobilità, della ricostruzione di carriera e delle varie graduatorie.
In particolare, interrompere il servizio significa che i relativi giorni non saranno utili ai fini del raggiungimento della soglia di 180 giorni necessaria affinché un periodo di servizio possa considerarsi “anno scolastico”. Ciò non rappresenta un problema per i docenti che superano ampiamente la suddetta soglia di 180 giorni mentre costituisce un problema se, a causa della mancanza di tali giorni, il servizio prestato scende al di sotto della suddetta soglia.
Ricordiamo, infatti, che tanto ai fini della mobilità tanto ai fini della ricostruzione di carriera si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure in alternativa il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o fino al termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia). Ai fini delle graduatorie d’istituto è sufficiente anche un servizio svolto per almeno 166 giorni, anche non continuativi.
Ne consegue che l’interruzione del servizio costituirà un problema qualora, a causa dei giorni di permesso, non si riesca a raggiungere la suddetta soglia (180 giorni o 166 per le graduatorie d’istituto) oppure qualora si venga a interrompere la continuità del servizio svolto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o fino al termine delle attività didattiche).
LE FERIE
In alternativa ai permessi vi sono le ferie che si configurano come periodi di riposo a cui il dipendente non può rinunciare. Il personale docente con contratto a tempo determinato durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni, può fruire di 6 giorni ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.
ART. 13 COMMA 9 CCNL 2007
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2″.
Pertanto, durante l’anno scolastico è consentito di fruire di 6 giorni di ferie a patto che ciò non comporti oneri per lo stato, neanche in termini di corresponsione di compensi per ore eccedenti ad altri docenti. Questo significa che il docente dovrà trovare i sostituti in quanto la giornata lavorativa dovrà essere coperta con colleghi che siano liberi, in modo da non determinare oneri per l’amministrazione (in termini di ore “eccedenti” da corrispondere ad altri docenti).
Le ferie non determinano l’interruzione del servizio.