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Permesso per matrimonio: civile o religioso? Chiarimenti dell’ARAN

Ai sensi dell’art. 15 comma 3 del CCNL del comparto scuola prevede che:

Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso“.

Il diritto a fruire del permesso in questione spetta tanto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, tanto ai docenti con contratto di supplenza. Si tratta di un diritto soggettivo che è sottratto alla discrezionalità dell’amministrazione in quanto, in presenza del presupposto richiesto (il Matrimonio), il permesso non può essere negato, neppure in presenza di particolari esigenze di servizio. Il permesso per matrimonio è retribuito al 100% tanto per i docenti di ruolo che per i docenti supplenti.

Il permesso per matrimonio spetta nel caso in cui l’evento (il Matrimonio) avvenga all’interno del contratto di lavoro in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale sopra riportata. Se, invece, il Matrimonio viene contratto nei giorni precedenti all’inizio del contratto, tale diritto non spetta.

DURATA
Il permesso ha la durata di 15 giorni e deve essere fruito in via continuativa. Pertanto non può essere usufruito in via frazionata. Comprende anche le domeniche e i giorni festivi eventualmente compresi all’interno dei 15 giorni.

PERIODO
Il permesso può essere fruito da una settimana prima del matrimonio fino a due mesi successivi al matrimonio stesso. Questo limite temporale opera sia con riguardo ai docenti di ruolo sia per i docenti con contratto a tempo determinato. Per questi ultimi ovviamente il permesso dovrà essere fruito entro i limiti di durata del rapporto a tempo determinato.

L’Aran ha precisato che la disposizione contrattuale prevede che il dipendente possa anticipare la fruizione del permesso di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi, periodo che è stato considerato congruo rispetto all’evento che giustifica la fruizione del permesso stesso.

La collocazione temporale del permesso viene, pertanto, demandata alla volontà dell’interessato che dovrà stabilirne la decorrenza, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali.

MATRIMONIO CIVILE E MATRIMONIO RELIGIOSO
Secondo l’interpretazione della giurisprudenza, il diritto al permesso sorge solamente quando il matrimonio ha validità civile. Ciò significa che, nel caso in cui sia celebrato il matrimonio religioso, è necessario che esso sia trascritto. Diversamente, il solo matrimonio religioso, senza che avvenga la trascrizione nei registri civili, non ha alcuna rilevanza giuridica e pertanto non consente di fruire del relativo permesso.

In seguito all’approvazione della Legge Cirinnà ( Legge 76/2016) il diritto al congedo matrimoniale è stato esteso anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, dopo essersi unite civilmente.

MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO IN MOMENTI DIVERSI
L’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) con la nota 16160 del 25 agosto 2020 ha fornito chiarimenti. Sebbene la nota si riferisca al contratto delle “Funzioni Locali”, può trovare applicazione anche agli altri contratti del settore pubblico.

Nella nota si richiamano anche alcune pronunce giurisprudenziali:

a) in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece può essere goduto solo una volta (Pretura di Milano 4/8/1986);

b) il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo il matrimonio religioso, senza trascrizione per la semplice ragione che il solo matrimonio religioso non produce effetti civili (Pretura di Fermo 18/02/1991).

c) il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio (TAR LAZIO, sez. I 21/3/1991 n. 382 e TAR LAZIO sez I 15/01/1991 n. 11).

Spetta sempre al dipendente comunque decidere se fruire del permesso in occasione del matrimonio civile o di quello religioso con la conseguenza che il termine entro cui il congedo può essere fruito (nel caso della scuola, da una settimana prima a due mesi dopo il matrimonio) dovrà essere conteggiato dal giorno del matrimonio prescelto (civile o religioso). Di tale scelta, il dipendente darà comunicazione all’ente.

L’ORIENTAMENTO ARAN
Con l’orientamento
CIRS100 del 22 marzo 2022, l’ARAN ha definitivamente chiarito la questione anche per il comparto scuola.

Una dipendente assunta con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico può fruire del congedo matrimoniale in occasione del matrimonio religioso, avendo già la stessa contratto matrimonio civile in un periodo antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro con la scuola ove presta servizio e/o con altri istituti?

Il CCNL del 19 aprile 2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”.

Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Nel caso in cui un lavoratore celebri prima il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in occasione del matrimonio civile o in occasione di matrimonio religioso.

Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.

Infatti, lo sdoppiamento temporale della celebrazione, civile e religiosa, non comporta una duplicazione del congedo, che resta unico, in quanto lo stesso può essere goduto una sola volta.

 

VEDI LA NOTA
VEDI ORIENTAMENTO ARAN

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