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Permesso retribuito per la donazione del sangue: requisiti e modalità

Ai sensi della Legge 13 luglio 1967, n. 584, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa e i relativi contributi previdenziali.

I permessi in parola spettano quindi a tutto il personale scolastico (ATA e docenti) sia assunto con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato, ivi compresi i supplenti brevi, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

GRATUITÀ DEL PRELIEVO
Affinché il lavoratore abbia diritto alla fruizione del permesso e alla relativa retribuzione è necessario che la donazione avvenga gratuitamente. Viceversa, il permesso non spetta nel caso di cessione del sangue a pagamento.

REQUISITI
Secondo il DM 13 luglio 1967, n.584,  è fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue, deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione in favore dei lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue per trasfusione diretta o indiretta o per l’elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

DOVE DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PRELIEVO
Il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.

DURATA DEL PERMESSO
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue. Quindi il permesso retribuito spetta per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione. Il periodo di riposo ha perciò una durata di 24 ore decorrenti da quando il dipendente si assenta dal lavoro per effettuare il prelievo o, in mancanza di questo dato, dal momento in cui ha effettuato la donazione risultante dal certificato.
Questo significa che il personale potrà assentarsi anche da eventuali incontri collegiali calendarizzati nel pomeriggio in quanto il permesso si estende per tutte le 24 ore. 

VALIDITÀ DEL SERVIZIO
Trattandosi di un permesso retribuito, il giorno di permesso sarà considerato servizio a tutti gli effetti, per cui sarà utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.

CERTIFICAZIONE DELLA DONAZIONE
Per giustificare l’assenza, il dipendente dovrà farsi rilasciare un certificato su di un modulo intestato al centro di prelievo presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della sanità. Nel certificato devono risultare:

a) i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati;

b) la avvenuta donazione gratuita del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l’ora del prelievo.

MANCATA DONAZIONE O DONAZIONE PARZIALE
Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso un certificato, con l’indicazione del giorno e dell’ora, attestante la mancata o parziale donazione.

PREAVVISO
Il lavoratore che intenda beneficiare del permesso deve comunicare in anticipo al datore di lavoro la data della donazione; i termini entro cui deve essere fornito preavviso sono indicati nei singoli CCNL. 

Il CCNL comparto scuola 2016-2018 ha previsto, sebbene limitatamente al personale ATA, che per la fruizione di tali ed altri permessi il dipendente deve comunicare all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Si ritiene che tale termine di preavviso, debba essere rispettato anche con riferimento al personale docente.

CCNL scuola 2016\2018
Legge 4 Maggio 1990 n° 107
Legge 13 luglio 1967, n. 584

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