venerdì, Febbraio 7, 2025
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Permessi personali o familiari: la UIL Scuola chiede all’ARAN di chiarire la corretta applicazione della norma contrattuale

La Corte di Cassazione con Ordinanza 13 maggio 2024, N. 12991 sezione lavoro ha confermato la correttezza della decisione del dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso muovendo dalla considerazione che la disciplina contrattuale di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009,

“[…] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro […]”.

In buona sostanza la Suprema Corte ha statuito la ferrea necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso; in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l’indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso non andrebbe, secondo la Corte di Cassazione, autorizzato.

In questi giorni, come rileva la UIL Scuola, molte scuole stanno emanando circolari e provvedimenti che limitano l’esercizio di un diritto in contrasto con la norma contrattuale (vedi allegato).

LA RICHIESTA DELLA UIL SCUOLA
La UIL Scuola, ha inviato al Presidente ARAN Cons. Antonio NADDEO, una richiesta di convocazione delle organizzazioni sindacali al fine di chiarire la corretta applicazione della norma contrattuale stabilendo e ribadendo come “il diritto” disciplinato dall’art. 15 del CCNL non venga declassato a mera aspettativa.

Sostanzialmente con l’Ordinanza della Cassazione, viene affermato che esiste una “discrezionalità” del dirigente scolastico nel concedere o meno il diritto previsto dalla normativa contrattuale a dispetto di  quanto sino ad oggi sostenuto anche con interventi interpretativi da parte della stessa Agenzia da lei diretta.

È pertanto dirimente a parere della Suprema Corte l’ambito di discrezionalità esercitato dal Dirigente Scolastico che finisce di ridurre un “diritto”, rivendicato dalle parti sociali all’interno della Contrattazione Collettiva, ad una mera aspettativa condizionata tanto da una specificità di motivazioni sottese, tanto da una discrezionalità (non meglio qualificata) da parte del dirigente scolastico.

Discrezionalità che da sempre è stata esclusa anche in diversi pareri resi dall’Aran ove viene affermato: “In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale” (vedi doc. allegata).

Ad avviso della UIL Scuola tanto la Corte di Appello di Milano quanto la Cassazione hanno interpretato le norme contrattuali in modo difforme dalla volontà contrattuale delle parti, difatti, se è vero che alla Cassazione è riconosciuto un potere nomofilattico cioè di interpretazione delle norme di legge, in questo caso siamo in presenza di norme che attengono alla Contrattazione Collettiva, rientranti, pertanto, in una sfera privatistica del rapporto di lavoro anche nell’ambito del pubblico impiego.

Siamo, pertanto, in presenza di una volontà “privata” delle parti contraenti di voler  disciplinare un “diritto” contrattualmente riconosciuto che non prevede e non deve prevedere un ambito di discrezionalità in capo al datore di lavoro.

È, pertanto, necessario che tutte le parti contraenti – ARAN e Organizzazioni sindacali – forniscano in modo chiaro il perimetro di validità ed efficacia della norma contrattuale, anche per limitare gli interventi dei Dirigenti Scolastici che in questi giorni stanno emanando circolari e provvedimenti che limitano l’esercizio di un diritto in contrasto con la norma contrattuale (vedi allegato).

La UIL Scuola Rua, pertanto, ritiene necessario che l’ARAN e le altre Organizzazioni sindacali., previa specifica convocazione, chiariscano la corretta applicazione della norma contrattuale stabilendo e ribadendo come “il diritto” disciplinato dall’art. 15 del CCNL non venga declassato a mera aspettativa ribadendo con chiarezza la sua forza cogente e vincolate per il dirigente scolastico potendo il datore di lavoro dettare criteri e modalità di presentazione della istanza ma non assoggettarla ad un ambito di discrezionalità che, in questo caso, è chiaramente escluso dall’accordo contrattuale delle parti e ribadito nella norma che regola e disciplina il rapporto di lavoro.

VEDI LA RICHIESTA DELLA UIL SCUOLA
RACCOLTA SISTEMATICA DI ORIENTAMENTI DELL’ARAN
PARERE ARAN 2 FEBBRAIO 2011
AVVISO MOTIVAZIONE PERMESSI A SEGUITO DI ORDINANZA 13 MAGGIO 2024
AVVISO MOTIVAZIONE PERMESSI 2
AVVISO MOTIVAZIONE PERMESSI 3 

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