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Permessi per i dipendenti che svolgono funzioni di Amministratori Locali (Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale)

I dipendenti che svolgono le funzioni di Amministratori Locali hanno diritto a permessi mensili, retribuiti e non, per l’espletamento del proprio mandato, secondo le modalità di seguito indicate.

PERMESSI RETRIBUITI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI
I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

Detti permessi sono retribuiti quindi il dipendente che si assenta dal lavoro per partecipare al consiglio comunale sarà regolarmente retribuito, così come sarà regolarmente retribuita l’eventuale giornata di assenza dal servizio nel caso in cui i lavori del Consiglio Comunale si protraggano oltre la mezzanotte.

PERMESSI RETRIBUITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIUNTE COMUNALI\PROVINCIALI
I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

PERMESSI RETRIBUITI PER L’ESPETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO
In aggiunta a tali permessi i componenti degli organi esecutivi dei comuni (sindaci e assessori), delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

PERMESSI NON RETRIBUITI
Oltre ai permessi retribuiti, tutti i predetti lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000.

I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato”.

Se tali permessi vengono fruiti per l’intera giornata lavorativa, allora tali giornate non concorrono alla  maturazione delle ferie.

VEDI TABELLA RIASSUNTIVA

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