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Permessi sindacali per i componenti delle RSU

RSU (RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA)
La RSU è l’organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ideato da Cgil, Cisl e Uil con l’intesa-quadro del 1991 e istituito a seguito dell’accordo firmato tra le parti sociali e il governo il 23 luglio 1993 (Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo). 

Recentemente, il 4 dicembre 2017 è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
La RSU è un organismo sindacale unico, elettivo, di rappresentanza generale, pluralistico e unitario. È di tipo unico sia perché è costituito sulla base dell’unico canale elettivo, sia perché la stessa struttura esercita tanto poteri di contrattazione quanto i diritti di consultazione e di partecipazione. È di tipo elettivo perché è espresso e legittimato dal voto diretto e immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti ad associazioni sindacali su liste concorrenti in una competizione elettorale. Ciò conferisce alla RSU una capacità di rappresentanza generale dei lavoratori occupati in ogni scuola. Con l’accordo sottoscritto il 9 febbraio 2015 anche il personale precario può presentare la propria candidatura all’interno delle liste. È un organismo pluralistico perché è aperto alla rappresentanza di tutte le associazioni costituite in sindacato presenti nell’unità produttiva (scuola) e quindi favorisce un’adeguata composizione professionale e di genere della rappresentanza. È unitario perché accoglie lo spirito di un più ampio patto di unità d’azione di Cgil, Cisl e Uil (risalente alla originaria intesa-quadro del 1991).

I PERMESSI SINDACALI
Secondo l’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro che siano dirigenti sindacali hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato. Tali permessi spettano quindi anche ai componenti della RSU.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.

 

IN CHE MISURA SPETTANO
Secondo l’art. 33 comma 3 lettera a) alle RSU spettano n. 25 minuti e 30 secondi di permessi per ciascun dipendente presente presso l’istituzione scolastica.  Per la scuola il successivo art. 16 precisa: “Per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico”.
L’art. 18 comma 3, con specifico riferimento alla scuola prevede che per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico o accademico. 
Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art. 18, comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

PREAVVISO
Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Il CCNL/2007, all’art. 4 comma 3 lett. c, assegna alla contrattazione integrativa a livello regionale con cadenza biennale la definizione di “criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali”.

 

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