L’art. 19 del CCNL 2007 comparto scuola disciplina le ferie, i permessi e le assenze del personale a tempo determinato. In alcuni casi, ai docenti in questione vengono riconosciuti permessi non retribuiti.
Così ad esempio al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Analogamente sono attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi familiari e personali. Si noti come tali permessi, invece, sono retribuiti per i docenti di ruolo.
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Una domanda spesso ricorrente tra i docenti supplenti riguarda il fatto che i permessi non retribuiti interrompano o meno il servizio. In effetti, l’art 19 al comma 8 che:
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
Pertanto, i permessi non retribuiti interrompono la maturazione della retribuzione, dei relativi contributi previdenziali e la maturazione dell’anzianità del servizio vale a dire del servizio ai fini della mobilità, della ricostruzione di carriera e delle varie graduatorie.
In particolare, interrompere il servizio significa che i relativi giorni non saranno utili ai fini del raggiungimento della soglia di 180 giorni necessaria affinché un periodo di servizio possa considerarsi “anno scolastico”. Ciò non rappresenta un problema per i docenti che superano ampiamente la suddetta soglia di 180 giorni mentre costituisce un problema se, a causa della mancanza di tali giorni, il servizio prestato scende al di sotto della suddetta soglia.
Ricordiamo, infatti, che tanto ai fini della mobilità tanto ai fini della ricostruzione di carriera si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure in alternativa il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o fino al termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia). Ai fini delle graduatorie d’istituto è sufficiente anche un servizio svolto per almeno 166 giorni, anche non continuativi.
Ne consegue che l’interruzione del servizio costituirà un problema qualora, a causa dei giorni di permesso, non si riesca a raggiungere la suddetta soglia (180 giorni o 166 per le graduatorie d’istituto) oppure qualora si venga a interrompere la continuità del servizio svolto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o fino al termine delle attività didattiche).
IL REQUISITO DEI 180 GIORNI DI SERVIZIO CONTINUATIVI
I bandi del concorso docenti 2016 (DDG 105, 106 e 107 del 2016) hanno previsto che fosse “valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico”, disposizione poi riprodotta in occasione del bando concorso 2018 per docenti abilitati.
Questa disposizione limitava la valutazione del servizio prestato al solo servizio svolto in via continuativa, senza alcuna interruzione, con la conseguenza che anche un solo giorno di permesso non retribuito non ne consentiva la valutazione.
Il TAR del Lazio si è pronunciato con un’importante sentenza, la n. 09857/2018 in merito alla legittimità di tale limitazione statuendo che la Tabella A allegata al D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 è illegittima nei punti D.1.1 e D.1.2 i quali vanno annullati nella parte in cui non prevedono che il servizio svolto a tempo determinato sia valutabile come anno intero se svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi ma frazionati e cumulati negli anni.
Conseguentemente il MIUR dovrà valutare il servizio prestato dai ricorrenti per un periodo non continuativo di 180 giorni, ed altresì altresì che tale servizio dovrà essere riconosciuto a favore anche dei concorrenti che non hanno proposto ricorso, poiché i censurati punti D.1.1. e D.1.2. della Tabella A allegata al D.M. n. 15.12.2017 n. 995 recante il regolamento del concorso di cui al D.D.G. 1.2.2018 n. 85, vengono con la presente sentenza annullati “con efficacia erga omnes, trattandosi di atto generale avente effetti inscindibili”.
Da notare che già nel recente bando del concorso straordinario per infanzia e primaria, nella valutazione dei titoli di servizio non si fa più menzione a tale illegittima limitazione. E’ dunque valutabile il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi o, in alternativa, servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.