martedì, Febbraio 11, 2025
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Permessi brevi: possono essere fruiti fino a metà dell’orario giornaliero individuale

L’art. 16 del CCNL 2007 contiene la disciplina dei “permessi brevi” per il personale scolastico:

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”.

Pertanto, sia il personale scolastico a tempo indeterminato sia quello a tempo determinato ha diritto a fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero. Nel caso del personale docente i permessi si riferiscono ad “ore di lezione”, e comunque non possono superare le due ore di lezione.

Esempio 1: docente in servizio per orario giornaliero per 5 ore di lezione, potrà chiedere di fruire di 2 ore di permesso giornaliero.
Esempio 2: docente in servizio per orario giornaliero per 3 ore di lezione, potrà chiedere di fruire di 1 ora di permesso giornaliero.
Esempio 3: docente in servizio per orario giornaliero per 1 ora di lezione non potrà chiedere il permesso breve.
Esempio 4: personale ATA in servizio per orario giornaliero per 6 ore di lezione, potrà chiedere di fruire di 3 ore di permesso giornaliero.

Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

CONSISTENZA DEI PERMESSI
Per il personale ATA, i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico. Per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento (quindi 18 ore per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola primaria, 25 per la scuola dell’infanzia).

RECUPERO DEI PERMESSI
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

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