Il DM 17 ottobre 2017 n. 2016 ha disciplinato le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Nei casi invece di infortunio sul lavoro, l’art. 12 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 attribuisce all’INAIL, la competenza relativa agli accertamenti, alle certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati.
Con nota numero 246 del 8 Febbraio 2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato che i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia riconducibile all’infortunio sul lavoro, sono esonerati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017.
Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.
In particolare, l’Inail può, però, chiamare a visita il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali. L’assicurato, a fronte di tale convocazione, ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l’Istituto intende eseguire (art. 87 del DPR n. 1124/1965: “l’infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’Istituto assicuratore ritenga necessarie.”).

