martedì, Febbraio 11, 2025
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Maternità: l’indennità fuori nomina (80%) non è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.
A norma dell’art. 16 del D. lgs 26 marzo 2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e qualora il parto avvenga oltre tale data, è vietato adibire le donne al lavoro fino alla data effettiva del parto. È vietato anche adibire le donne al lavoro nei 3 mesi successivi al parto.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Anche i docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e al medesimo trattamento economico previsto per i docenti di ruolo.
Il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina.

Per il periodo coperto dalla nomina del contratto, al docente spetta il 100% della retribuzione e il relativo periodo concorre alla maturazione dell’anzianità di servizio e alla progressione di carriera (dunque il servizio sarà valido per la maturazione del punteggio ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie e per il servizio pre-ruolo). L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.

Diverso è il caso del periodo di maternità non coperto da contratto per il quale spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80% della retribuzione. Se il periodo di congedo coincide solo in parte con la nomina (il congedo inizia durante il rapporto di lavoro ma si esaurisce dopo il termine del contratto), al docente spetterà il 100% della retribuzione per il periodo coperto dal contratto e l’indennità di maternità nella misura dell’80% per la parte fuori nomina. L’indennità percepita in misura dell’80% non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/d’istituto

Inoltre, l’indennità dell’80% spetta anche ai docenti che, all’inizio del periodo di congedo si trovino disoccupati purché dalla fine dell’ultimo contratto all’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni (es. il docente il cui contratto di lavoro è al 31/08 e che entra in congedo obbligatorio il 28/10 ha diritto all’indennità nella misura dell’80%).

La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina, è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP. Di conseguenza, sarà la scuola a dover istruire la pratica per l’ottenimento dell’indennità fuori nomina, prima della conclusione del relativo contratto a tempo determinato. La segreteria invierà il provvedimento al MEF utilizzando la procedura SIDI. Se durante il periodo in cui percepisce l’indennità, la dipendente accetta una nuova nomina, il nuovo contratto comporta la cessazione dell’indennità.

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