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mercoledì, Ottobre 9, 2024
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Malattia dovuta al COVID: equiparata al ricovero ospedaliero ed esclusa dal periodo di comporto [Chiarimenti]

Per i dipendenti a tempo indeterminato e determinato la malattia dovuta al COVID è non solo equiparata al ricovero ospedaliero, ma è anche esclusa dal periodo di comporto.

Il periodo di comporto è il massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento. Per periodo di comporto si intende il totale delle assenze per malattia  effettuate da un lavoratore dipendente. Vi è un tetto massimo , previsto generalmente nei contratti collettivi di lavoro, superato il quale il lavoratore può essere licenziato per “superamento del periodo di comporto “

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo alla richiesta di alcuni uffici giudiziari, si è espresso in merito al trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID, affermando che:

“.. la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”. “Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.  

Al fine di fornire univoche indicazioni agli Uffici è stato posto specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per il trattamento del personale pubblico.

A tal proposito il Dipartimento interessato ha chiarito che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigentein quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.

“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

Questo significa che non si computa ai fini del conteggio dei giorni di malattia ed è retribuita per intero.

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