La disciplina delle malattia del personale di ruolo (docenti e personale ATA) è contenuta all’art. 17 del CCNL comparto scuola:
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo”.
Pertanto i docenti\ATA con contratto a tempo indeterminato, possono assentarsi dal lavoro per malattia per 18 mesi conservando il posto. Ai fini del computo dei 18 mesi vanno considerate tutte le assenze per malattia intervenute nell’ultimo triennio. Superato tale periodo, in casi particolarmente gravi, il lavoratore può chiedere di assentarsi dal lavoro per ulteriori 18 mesi senza percepire alcun trattamento economico.
Prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza di 18 mesi, l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti (18 o 36 mesi), oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento delle condizioni di salute, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Quindi si può arrivare alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- Superati i 36 mesi di assenza per malattia.
- Superati i 18 mesi di assenza per malattia, laddove l’accertamento delle condizioni di salute da parte dell’organico sanitario, accerti l’inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti“.
Pertanto, i periodi di assenza (retribuiti o parzialmente retribuiti) per malattia non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti per cui sono utili ai fini del raggiungimento del requisito dei 180 giorni, necessario affinché il servizio si possa configurare come “anno scolastico”. Non concorrono alla maturazione dell’anzianità di servizio i periodi di malattia non retribuiti.
I periodi di malattia non sono invece validi ai fini del raggiungimento del requisito di 180 giorni necessario per il superamento dell’anno di prova.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.
d) Senza retribuzione per gli eventuali ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi ed eccezionali.
GRAVI PATOLOGIE CHE RICHIEDONO TERAPIE INVALIDANTI
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia (c.d. periodo di comparto), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
MALATTIE DOVUTE A CAUSE DI SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 20 comma 2 del CCNL 2007:
se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3″.
Pertanto, nel caso in cui la mattia sia dovuta a cause di servizio, per tutto il periodo della malattia e sempre nel limite suddetto di 18 o 36 mesi, al dipendente spetta l’intera retribuzione.
Ai fini del computo del periodo limite si considerato tutti i periodi di malattia, anche quelli non derivanti da causa di servizio esclusi i giorni di ricovero ospedaliero, day hospital e per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
La disciplina delle assenze per malattia del personale supplente è soggetto a diversa regolamentazione. Il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o per l’intero anno scolastico (31 agosto) hanno diritto alla conservazione del posto per complessivi 9 mesi. Ai fini del computo bisogna considerare il triennio scolastico antecedente.
Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo (6 mesi) il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Per quanto riguarda le malattie dovute a cause di servizio, l’art. 20 comma 3 del CCNL 2007 prevede che:
Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra”.
Pertanto anche per il personale con contratto a tempo determinato, spetta l’intera retribuzione qualora la malattia sia dovuta a causa di servizio.
Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici
CCNL 2007 comparto scuola