L’art. 87, primo comma, del DL n.18/2020, convertito con legge n. 27/2020, prevede che:
Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Come rileva la UIL Scuola, la norma citata pur essendo stata introdotta nel periodo di pandemia non è legata allo stato di emergenza (ormai terminato) ed è quindi permanente. Pertanto, la malattia dovuta al COVID (debitamente certificata), il cui codice specifico è tuttora presente nel sistema SIDI delle scuole, prevede l’intera retribuzione e l’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia indipendentemente dal periodo in cui quest’ultima si manifesti.