Novità importanti sulla decorrenza della certificazione di malattia.
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha modificato il precedente orientamento, ammettendo il riconoscimento della tutela anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico quando la visita viene effettuata nell’ambulatorio del medico curante.
La regola generale resta invariata: la malattia decorre ordinariamente dalla data di redazione del certificato, a seguito dell’accertamento medico dello stato di incapacità temporanea al lavoro.
Dal 4 settembre 2026, tuttavia, può essere riconosciuto anche il giorno immediatamente precedente, purché nel certificato sia correttamente indicata la data dalla quale il lavoratore dichiara di essere ammalato.
Cosa prevedeva la disciplina precedente
Prima della circolare n. 92/2026, l’INPS ammetteva il riconoscimento del giorno precedente solo in una fattispecie circoscritta.
La retrodatazione era possibile quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare e aveva indicato nel certificato che il lavoratore dichiarava di essere ammalato dal giorno precedente.
La circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996 escludeva invece questa possibilità quando il certificato era stato rilasciato a seguito di visita ambulatoriale.
Pertanto, un lavoratore che si ammalava il lunedì ma riusciva a essere visitato dal proprio medico soltanto il martedì poteva vedersi riconosciuta la tutela solo a decorrere dal martedì.
È proprio su questa situazione che interviene il nuovo orientamento.
Dal 4 settembre vale anche la visita ambulatoriale
A decorrere dal 4 settembre 2026, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto sia in caso di visita domiciliare sia in caso di visita ambulatoriale.
L’INPS motiva la modifica richiamando anche l’evoluzione dell’assistenza territoriale, con l’aumento dei carichi di lavoro dei medici di medicina generale e modalità di accesso agli ambulatori che non sempre consentono la visita nella stessa giornata in cui insorge la malattia.
La nuova disciplina evita quindi che il lavoratore perda una giornata di tutela per il solo fatto di non essere riuscito a ottenere tempestivamente la visita medica.
Retrodatazione limitata a un solo giorno
La circolare non introduce una generale possibilità di retrodatare il certificato.
La deroga riguarda esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla redazione della certificazione.
Se, ad esempio, il lavoratore si ammala lunedì e viene visitato martedì, anche il lunedì può essere riconosciuto qualora il medico riporti nel certificato l’inizio della malattia dal giorno precedente.
Non è invece possibile utilizzare questa disposizione per coprire due o più giornate anteriori alla visita.
La disciplina rimane quindi ancorata all’accertamento clinico e alla corretta compilazione del certificato da parte del medico.
Sabato, domenica e giorni festivi: la deroga non si applica
La circolare individua una precisa eccezione.
Il giorno precedente non può essere riconosciuto con questa modalità quando coincide con:
- sabato;
- domenica;
- giorno festivo infrasettimanale.
In tali giornate, infatti, è garantito il servizio di continuità assistenziale.
Pertanto, se il lavoratore si ammala domenica e viene visitato dal medico di medicina generale il lunedì, la nuova regola non consente di far decorrere automaticamente il certificato dalla domenica.
In queste situazioni il lavoratore deve rivolgersi, ove necessario, al servizio di continuità assistenziale.
Cosa deve risultare dal certificato medico
Il riconoscimento del giorno precedente non deriva dalla sola dichiarazione successiva del lavoratore.
Il medico, sulla base della valutazione clinica, deve indicare nel certificato la data dalla quale il lavoratore dichiara di essere ammalato.
Nel sistema di certificazione telematica vengono infatti riportate, tra le altre informazioni:
- la data di dichiarato inizio della malattia;
- la data di rilascio del certificato;
- la data di presunta fine della malattia;
- la natura ambulatoriale o domiciliare della visita.
Resta quindi fermo il principio secondo cui è il medico a certificare l’esistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro e la relativa prognosi.
La regola vale anche per continuazione e ricaduta
Il nuovo criterio non si applica soltanto al certificato iniziale.
La circolare precisa che può trovare applicazione anche nei casi di:
- continuazione, quando la malattia prosegue oltre il termine indicato nel precedente certificato;
- ricaduta, quando si verifica una ripresa dello stesso evento morboso secondo la disciplina previdenziale.
La precisazione è particolarmente rilevante quando il ritardo nella nuova visita potrebbe determinare una soluzione di continuità tra due periodi certificati.
Perché la data di inizio della malattia è importante
L’individuazione corretta della data iniziale dell’evento non ha una funzione meramente formale.
Può incidere sulla decorrenza della tutela economica, sulla durata complessiva dell’evento e sul calcolo delle assenze.
Per il personale scolastico occorre tuttavia distinguere la disciplina della certificazione medica da quella del trattamento economico e della conservazione del posto, che restano regolate dalle specifiche disposizioni relative al pubblico impiego e dal CCNL Istruzione e Ricerca.
La diversa data di decorrenza può assumere rilievo anche ai fini del periodo di comporto, vale a dire il periodo entro il quale il dipendente assente per malattia conserva il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Alcuni esempi pratici
Malattia lunedì, visita martedì: il lunedì può essere riconosciuto se il medico indica correttamente nel certificato che l’evento è iniziato il giorno precedente.
Malattia domenica, visita lunedì: la domenica non può essere recuperata tramite questa deroga, trattandosi di una giornata nella quale è disponibile il servizio di continuità assistenziale.
Malattia lunedì, visita mercoledì: il certificato non può essere retrodatato al lunedì. La disposizione consente di recuperare esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla certificazione.
Docenti e ATA devono comunque comunicare tempestivamente l’assenza
La nuova disciplina sulla decorrenza del certificato non modifica gli obblighi di comunicazione dell’assenza nei confronti dell’amministrazione scolastica.
Docenti e personale ATA devono continuare ad avvisare tempestivamente la scuola secondo le modalità e i termini previsti dalla disciplina contrattuale e dalle disposizioni organizzative dell’istituto.
La possibilità di ottenere il giorno successivo un certificato con decorrenza dal giorno precedente non autorizza quindi il dipendente a rinviare la comunicazione dell’assenza.
Si tratta di due adempimenti distinti:
- la comunicazione dell’assenza informa tempestivamente il datore di lavoro;
- la certificazione medica attesta l’incapacità temporanea al lavoro e la relativa prognosi.
Come ricorda anche la FLC CGIL, l’obbligo di comunicazione resta fermo indipendentemente dalla data in cui viene effettuata la visita medica.
Da quando si applicano le nuove regole
Le nuove indicazioni trovano applicazione dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare INPS n. 92.
Da tale data il giorno immediatamente precedente può quindi essere riconosciuto anche quando il certificato viene rilasciato a seguito di visita ambulatoriale, purché siano rispettate le condizioni indicate dall’Istituto.
Rimane fermo il principio generale secondo cui la malattia decorre dalla data di redazione del certificato: il riconoscimento del giorno precedente costituisce una deroga circoscritta e non una generale possibilità di retrodatazione.
