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Legge 104: nelle more della visita di revisione i benefici vengono conservati [Circolare INPS]

I lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:

  • permessi ex art. 33, commi  3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

L’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, ha introdotto alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave.

In particolare, l’art. 25 comma 6 bis ha previsto che:

nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )).

Prima di tale intervento normativo, il lavoratore, già autorizzato  dall’Istituto alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo all’esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.

Con la norma introdotta i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione. Si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione.

Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:

  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

COSA SUCCEDE POI DOPO LA VISITA?
all’esito, poi, della convocazione a visita del disabile potranno verificarsi le seguenti circostanze:

  • Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave, il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.
  • Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
L’art. 25 comma 1 lettera a dimezza da 90 a 45 giorni i termini tali termini infatti sono portati da 90 a 45 i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge  27 ottobre 1993, n. 423.

In pratica, qualora le commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L. non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati possono documentare, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata o da medici specialistici nelle patologie denunciate, in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato.

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