La disciplina delle ferie per i docenti di ruolo è contenuta all’art. 13 del CCNL secondo cui, per ogni anno di servizio, essi hanno diritto a un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione.
La durata delle ferie è 32 giorni per i docenti con 3 annualità di servizio (anche di pre-ruolo) mentre è 30 giorni per i docenti con meno di tre anni di servizio.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quando all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, le ferie spettanti a tale data non siano state fruite. In questo caso, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
COME SI CONTEGGIANO LE FERIE
Nel conteggio dei 32 (o 30) giorni di ferie devono essere escluse le domeniche nonché i giorni festivi (es. ferragosto) mentre devono essere considerati i sabati in quanto non festivi.
QUANDO POSSONO ESSERE FRUITE
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative.
Per il personale docente la fruibilità dei predetti 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi compresi i compensi per eventuali ore eccedenti corrisposti ad altri docenti. Di conseguenza, il dipendente non ha un diritto incondizionato a fruire delle ferie durante i periodi di attività didattica ma potrà usufruirne soltanto se vi è la possibilità di sostituire il docente richiedente le ferie con altro personale, a cui però non potranno essere pagate le ore di sostituzione (qualora non ci siano docenti a disposizione che possano effettuare la sostituzione, il docente potrà eventualmente chiedere ai colleghi non in servizio di farsi sostituire).
FRUIBILITÀ DEI 6 GIORNI DI FERIE COME PERMESSI RETRIBUITI
Oltre alle ferie, i docenti hanno diritto a fruire di permessi retribuiti. L’art. 15 comma 2 del CCNL dispone che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
In forza di questa norma, i docenti di ruolo possono usufruire, in aggiunta ai 3 permessi retribuiti, di ulteriori 6 giorni di ferie che, se fruiti per motivi personali o familiari, possono essere utilizzati prescindendo dalle condizioni previste per usufruire delle ferie. In altri termini, possono essere fruiti senza bisogno che vi sia un sostituto come prevede l’art. 13 comma 9 del CCNL. Di regola questi ulteriori 6 giorni devono essere usufruiti una volta che siano stati già utilizzati i tradizionali 3 giorni di permessi retribuiti.
I 6 giorni di ferie fruiti durante l’attività didattica anche qualora siano giustificati come motivi personali e familiari devono essere considerati come “ferie” e sottratti dal monte ore ferie spettante.
LE FESTIVITÀ SOPPRESSE
La legge 23 dicembre 1977 n.937 abolì diverse festività (religiose e civili) e, a bilanciamento, introdusse 6 giorni di riposo “ad personam”, di cui due da aggiungere obbligatoriamente alle ferie e quattro da poter fruire a discrezione del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio”.
Coerentemente a quanto detto, l’art. 14 del CCNL comparto scuola 2007\2008 prevede che “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”.
Le quattro giornate di riposo sono attribuite per la soppressione di festività precedentemente riconosciute e sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, le festività soppresse non possono essere usufruire durante il normale svolgimento delle attività didattiche.
I giorni di ferie (32 o 30) previsti dal CCNL sono già comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
In definitiva, ai docenti spettano complessivamente n. 32 (o 30 se in servizio da meno di 3 anni) giorni di ferie più 4 di festività soppresse.
FERIE DEL PERSONALE PART-TIME
Nel caso di part-time orizzontale, l’art. 39 comma 11, dispone che «I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno».
Nel caso di part-time verticale, invece, l’art. 39 comma 11, dispone che «I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno». Pertanto, ciò che rileva non è il numero di ore di lavoro settimanali bensì il numero di giorni lavorativi settimanali (che nel caso del part-time verticale deve essere almeno pari a 3 giorni lavorativi).
Per determinare il numero di giorni di ferie spettanti al docente bisognerà rapportare il numero di giorni di part-time rispetto al numero di giorni lavorativi teorici. Se ad esempio, il part-time viene articolato in 3 giorni mentre la prestazione lavorativa è articolata in 6 giorni settimanali allora avremo:
3:6 = X: 32 —> X = 32 * 3 / 6 = 16 giorni di ferie
FERIE E RIPOSI SOLIDALI
In base all’art. 46 del nuovo CCNL 2016\2018, su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
- Le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni.
- Le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28 del CCNL 16/10/2008.