L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29 novembre 2007, recita quanto segue:
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
Alla luce dell’art 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) anche il personale di ruolo fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Il docente che non potrà fruire dei giorni di ferie durante l’anno scolastico in corso per esigenze di carattere personale o di malattia o per particolari esigenze di servizio, potrà fruire delle ferie non godute nell’anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità all’interno di un periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Pasqua, Natale, periodo intercorrente fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni) purché non siano previsti in quei giorni scrutini, esami di Stato o altre attività valutative.
FESTIVITÀ SOPPRESSE
L’art. 3 della legge n. 54/77 ha abolito le seguenti festività se ricorrenti in giorni feriali: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, festa dell’unità nazionale (4 novembre). In sostituzione di queste festività soppresse, l’art. 14 del CCNL 2006-2009 ha previsto che alle ferie si aggiungono 4 giornate di riposo oltre la ricorrenza del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa. Queste quattro giornate di riposo per festività soppresse vanno obbligatoriamente fruite entro l’anno scolastico di riferimento e, per i docenti, entro il periodo che va dal termine delle lezioni e degli esami all’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo oppure nei periodi di sospensione delle lezioni.
Ai sensi dell’art. 14 comma 2 del CCNL comparto scuola:
Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
L’art. 14 del CCNL stabilisce quindi che le festività soppresse vanno fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, a richiesta degli interessati. Non è prevista la possibilità di fruizione nell’anno scolastico successivo, come invece stabilito per le ferie non godute in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia.
Nel caso in cui le quattro giornate di riposo non siano state fruite per fatto derivante da motivate esigenze inerenti all’organizzazione dei servizi, l’art. 1, comma 3, della legge 937/1977, prevede che siano compensate forfettariamente in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde (€ 4,39 lorde giornaliere). Occorre però che sia stata presentata la domanda di godimento delle quattro giornate entro l’anno scolastico di riferimento e che le stesse siano state negate per “motivate” (e non generiche) esigenze di servizio.
ORIENTAMENTO ARAN SCUOLA 096
Alla luce dell’art. 14 del CCNL del 29.11.2007, un docente a tempo indeterminato può usufruire di un giorno di festività soppressa relativo all’anno scolastico precedente?
In via preliminare, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che la legge n.937/1977, così come modificata dall’art. 1, comma 24 della legge n. 148/2011 sancisce l’attribuzione delle quattro giornate di riposo (ex festività soppresse) a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’art. 14, comma 2, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola stabilisce la diversa fruizione delle giornate di festività soppressa a seconda del soggetto richiedente, personale docente o personale ATA. In particolare, la norma prevede che tali festività devono essere fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, precisando che, per il personale docente, l’arco temporale di godimento della giornata di festività soppressa deve essere ricompreso tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, ovvero all’interno dei periodi di sospensione delle lezioni.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, l’espressione “anno scolastico cui si riferiscono”, adoperata dal comma 2 dell’art. 14 sopra citato, esclude qualsiasi traslazione dell’utilizzo della giornata di festività soppressa all’anno scolastico successivo“.