martedì, Marzo 18, 2025
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Le assemblee sindacali del personale della scuola: 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione


La partecipazione alle assemblee sindacali è un diritto di tutti i lavoratori. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, l’art. 2 del CCNQ (Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali) prevede che essi hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee sindacali vengono indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

Per quanto concerne i lavoratori della scuola, l’art. 8 del CCNL comparto scuola prevede che:

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese”.

Pertanto, i lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro per un massimo di 10 ore in ciascun anno scolastico senza avere alcuna decurtazione dello stipendio.

Nella stessa scuola non possono essere tenute più di due assemblee per mese e per lo stessa categoria di personale (ATA o docenti). Il limite va quindi considerato distintamente per le due categorie di personale, docente ed educativo da una parte e ATA dall’altra. Se le assemblee sono indette distintamente per le due diverse tipologie, si potranno tenere due assemblee per ciascuna delle due categorie.

QUALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI POSSONO INDIRE UN’ASSEMBLEA?
Il comma 3 dell’art. 8 del CCNL comparto scuola prevede che le assemblee che sono indette:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

Pertanto le assemblee sindacali in orario di servizio, possono essere indette esclusivamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative, accreditate all’ARAN, cioè quelle che hanno sottoscritto il contatto collettivo nazionale attualmente in vigore oppure da tutte le RSU elette nelle istituzioni scolastiche. I singoli componenti eletti nelle scuole non possono invece indire le assemblee sindacali a meno ché la convocazione non avvenga congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative. 

Tuttavia, esistono pronunce giurisprudenziali che attribuiscono anche alla singola RSU eletta il diritto di convocare assemblee sindacali. 

Ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ del 4/12/2017

Le organizzazioni sindacali che, ai sensi dell’art. 10 comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alla trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016\2018, hanno diritto ai diritti sindacali di cui agli art. 4, 5 e 6 (Diritto di assemblea; Diritto di affissione; Locali)”.

In particolare, l’art. 10 comma 2 del CCNQ 13 luglio 2016 ammette alla partecipazione alle trattative nazionali nei comparti “Funzioni centrali e Istruzione e ricerca” tutte le organizzazioni sindacali che abbiano raggiunto la soglia di rappresentatività del 5% in almeno uno dei comparti o aree confluite nel nuovo CCNQ. Queste organizzazioni sindacali, limitatamente a triennio 2016\2018 hanno diritto a fruire anche dei diritti sindacali suddetti.

ORARI DI SVOLGIMENTO
Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea (es: le prime due\tre ore di lezione o le ultime due\tre ore di lezione).

Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello suddetto, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

DURATA
Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti delle 10 ore complessive per anno scolastico.

Quindi i tempi di percorrenza necessari per il raggiungimento della sede dell’assemblea o i tempi di ritorno nella sede di servizio possono essere comprese nella durata dell’assemblea, nei limiti della durata massima stabilita dalla contrattazione collettiva regionale (di solito, l’assemblea viene indetta per n. 2 ore più 1 ora per gli spostamenti).

Il monte ore individuale di 10 ore annuali e la durata massima di 2 ore si riferiscono al tempo effettivo di 60 minuti e non alla unità oraria delle lezioni, che può anche essere inferiore. Se l’assemblea è convocata, ad esempio, alle prime due ore di lezione dalle 8.10 alle 10, ai fini del monte ore individuale conta 1 h 50’ e non 2 ore.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive 48 ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di 48 ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

ADESIONE DEL PERSONALE
Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.  

Benché la normativa non lo preveda, solitamente nella circolare il Dirigente scolastico stabilisce un termine entro il quale i docenti dovranno far pervenire l’eventuale adesione. Si tratta di un termine ritenuto congruo per assicurare un’adeguata organizzazione dell’orario di servizio per la giornata di assemblea sindacale. 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Il dirigente scolastico:

  1. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio. Quindi, il docente che aderisce all’assemblea sindacale non deve essere sostituito. É invece consentito l’adattamento dell’orario (anticipazione di alcune ore di lezione dei docenti che restano in servizio, uscita anticipata, ecc.).
  2. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola,  al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.

VARIAZIONE DELL’ORARIO
Il dirigente scolastico può fare adattamenti dì orario. Ad esempio, se ad una assemblea alle ultime ore di lezione partecipa chi ha lezione alla penultima ora, ma non chi ha l’ultima, il dirigente scolastico può invertire le ore dì lezione oppure può sostituire il docente che va in assemblea con uno che non vi partecipa, che è a disposizione o deve recuperare ore di permesso o è disponibile a fare ore eccedenti. Lo stesso vale quando l’assemblea si svolge nelle prime due ore.

Non vi è alcuna analogia con la sostituzione di personale in sciopero che invece si configura come attività antisindacale.

ESAMI E SCRUTINI
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Per il personale docente, il diritto a partecipare alle assemblee sindacali si estende anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.

CHI PUÒ PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA SINDACALE
All’assemblea sindacale possono partecipare tutti i dipendenti della scuola. Chiaramente se l’assemblea riguarda i docenti potranno partecipare tutti i docenti, compresi i supplenti temporanei. Se l’assemblea riguarda il personale ATA potranno parteciparvi tutti gli ATA. L’assemblea potrà essere anche congiunta (ATA, personale docente ed educativo).

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
I docenti non sono tenuti a presentare alcuna documentazione alla scuola che attesti la partecipazione all’assemblea sindacale. Infatti, non sussiste più alcun obbligo di verifica della presenza in assemblea dei docenti, essendo decaduto l’art. 11 del DPR 395/88 che demandava ai capi d’istituto l’accertamento della partecipazione dei docenti all’assemblea.

COMPUTO DELLE ORE
Ciascun docente ha diritto a partecipare, per ciascun anno scolastico, fino a 10 ore di assemblee sindacali. Nel computo devono essere considerate le ore in cui il docente era in servizio e si è “assentato” per partecipare all’assemblea sindacale. Non vanno quindi considerate le ore in cui il docente non era in servizio.

Per lo stesso motivo, il docente che non si trovi in servizio durante le ore di assemblea, qualora decida di aderire all’assemblea, non deve fornire alcuna comunicazione in merito alla sua adesione.

QUANDO IL DIRIGENTE PUÒ NEGARE L’AUTORIZZAZIONE
Il dirigente scolastico può negare la partecipazione solo a chi ha superato le 10 ore. Chi partecipa ad assemblee in orario di lavoro per oltre 10 ore subisce la riduzione di stipendio per le ore eccedenti.

Se un lavoratore, superate le 10 ore, partecipasse nonostante la comunicazione del dirigente scolastico che ha superato il suo monte ore, potrebbe anche essere sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, senza che in ciò si ravvisi un comportamento antisindacale a carico del dirigente.

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Differentemente dallo sciopero, la comunicazione alle famiglie in merito alla sospensione delle lezioni può avvenire anche il giorno prima non essendo previsto un termine per tale comunicazione.


CCNQ del 13/07/2016
CCNQ del 4/12/2017

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