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venerdì, Settembre 22, 2023
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Lavoro agile e congedo straordinario anche nel caso di stop alla didattica in presenza del figlio minore di 16 anni

Il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) ha introdotto  ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Tra le misure previste vi è anche l’art.22 che è intervenuto modificando la disciplina delle assenze nel caso di “quarantena del figlio“. L’art. 21 bis della Legge 126/2020 (conversione del D.L.104/220) ha previsto che, nel caso di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposto dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL, il personale della scuola può fruire del lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
Ciò quando la quarantena viene disposta a 
seguito di contatto verificatosi:

  • all’interno del plesso scolastico;
  • nell’ambito delle attività sportive di base, attività motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati; 
  • all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.


CONGEDO STRAORDINARIO
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (es: nel caso dei collaboratori scolastici) e comunque in alternativa alla misura suddetta, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
Per i periodi di congedo straordinario spetta una retribuzione pari al 50%. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.


LE MODIFICHE INTRODOTTE CON IL DECRETO RISTORI
Il nuovo Decreto Legge è intervenuto modificato la disciplina esistente su due punti: innanzitutto innalzando da 14 a 16 anni, il limite di età del figlio convivente per poter beneficiare delle agevolazioni.
Inoltre, oltre alle originarie motivazioni già previste, è stata aggiunta anche quella relativa al caso della sospensione della didattica in presenza.
Pertanto il personale scolastico potrà svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile e, ove ciò non fosse possibile, astenersi per tutto o parte del periodo della quarantena con una indennità pari al 50% della retribuzione, non solo nel caso di quarantena del figlio ma anche semplicemente nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di sedici anni.


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