I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% hanno diritto a fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni per cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante.
L’art. 7 del D. lgs 119/2011 Congedo per cure per gli invalidi prevede che:
Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”.
Il congedo in parola, fruibile anche al personale scolastico, comporta il mantenimento della titolarità dell’incarico ed è fruibile nella misura massima di 30 giorni per anno scolastico.
RETRIBUZIONE
Durante il congedo per le cure, il lavoratore invalido ha diritto ad un trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Ai fini del trattamento economico bisogna considerare il periodo di assenza in questione cumulato con gli altri periodi di assenza per malattia. Per il personale di ruolo, i primi 9 mesi di malattia nell’ultimo triennio sono retribuiti al 100%, dal 10° al 12° mesi retribuiti al 90%, dal 13° al 18° sono retribuiti al 50%.
Inoltre, i periodi di assenza sono sottoposte alla decurtazione economica ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/08 (c.d. Trattenuta Brunetta).
Per il personale supplente breve il periodo di congedo sarà retribuito al 50% mentre per il personale con contratto annuale occorre tenere conto del fatto che il primo mese di “malattia” è retribuito al 100%, altri due mesi sono retribuiti al 50% e per altri 6 mesi vi è il mero diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione.
FRUIZIONE
Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, ma ad effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) e presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo sanitario e/o specialistico.
La fruizione frazionata del congedo cure è da intendere come giornaliera quindi non è frazionabile ad ore.
MODALITÁ DI RICHIESTA
Secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2, il congedo è:
accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Quindi, per richiedere il congedo basta presentare una domanda al Dirigente scolastico, accompagnata dalla richiesta del medico (di struttura pubblica o convenzionata con il SSN) dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta e allegando alla domanda la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’ASL, della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
In sintesi, per ottenere il congedo per cura, il lavoratore invalido dovrà:
- presentare domanda di congedo al Dirigente Scolastico;
- allegare alla domanda la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento da parte dell’ASL della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
- allegare alla domanda la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Nell’accoglimento della domanda, il Dirigente scolastico non avrà alcuna discrezionalità e pertanto dovrà accordare il congedo senza chiedere alcun accertamento mediante visita di controllo.
GIUSTIFICAZIONE DEL CONGEDO
Secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 3:
Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
Quindi, successivamente alla fruizione, il dipendente deve produrre idonea giustificazione delle cure effettuate rilasciata dall’istituto ove le ha svolte che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.
Nel caso in cui le cure consistano in trattamenti continuativi, il lavoratore non sarà obbligato a produrre di volta in volta la giustificazione dell’assenza, ma produrre un’attestazione cumulativa. Si ritiene che sia sufficiente un’attestazione, rilasciata dalla struttura, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.
Si precisa che, mentre per quanto riguarda la richiesta si fa chiaramente cenno alla struttura pubblica o convenzionata con il SSN, per l’effettuazione delle terapie non si pone alcun limite, per cui si ritiene che le stesse possano essere effettuate anche presso una struttura privata a pagamento.
SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA
Il periodo in parola non è utile ai fini del computo dei giorni necessari per il superamento dell’anno di prova.
PERIODO DI COMPORTO
Tale congedo non rientra nel periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell’art. 2110 del Codice Civile). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota del 5 dicembre 2006, Prot. 25/I/0006893, ha chiarito che i congedi per cure non vanno computati nel periodo di comporto.
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