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La fruizione delle ferie per il personale di ruolo che svolge incarico a tempo determinato [Chiarimenti]

Anche il personale di ruolo possono essere destinatari di convocazione per supplenza e possono accettarla ai sensi dell’artt. 36 e 59 del CCNL:

  • Il personale docente con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell’ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato, in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede (decorsi i 3 anni il personale è deve presentare domanda di mobilità obbligatoria ai fini dell’ottenimento della nuova sede di titolarità).
  • Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell’ambito del comparto scuola) contratti di lavoro a tempo determinato mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.

Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.

Il personale docente e ATA che presta servizio in altra classe di concorso o ordine di scuola o, nel caso degli ATA, in altro profilo o in qualità di docente al 31 agosto o al 30 giugno (ex artt. 36 e 59) assume lo status previsto per il supplente, anche per i congedi e la retribuzione.

Per ciò che riguarda la fruizione delle ferie:

  • Nel primo caso, ovvero contratto al 31 agosto godrà delle ferie con le stesse modalità e gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato;
  • Nel secondo caso, ovvero contratto al 30 giugno fruirà delle ferie al rientro nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato. Infatti, se la supplenza è al 30 giugno, il docente dovrà rientrare in servizio nella scuola di titolarità il 1° di luglio

Nei casi di contratti fino al 30/6 il lavoratore presenta l’istanza di ferie alla scuola di titolarità. Per stabilire quanti giorni spettano occorre sapere quanti ne ha eventualmente utilizzati nel corso del primo contratto e sottrarli ai 32 – se il richiedente è in servizio da almeno tre anni – o ai 30 per periodi inferiori.

Pertanto, per tale personale:

  • non è possibile attivare, presso la scuola di incarico annuale, un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite;
  • non è possibile calcolare i giorni di ferie spettanti sottraendo i periodi di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse, così come si fa per tutti i supplenti a tempo determinato con contratto al 30/6. 

Ciò perché il personale destinatario dell’art. 36 e 59 rientra nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato e non cessa il rapporto di lavoro. Potrà quindi fruire delle ferie dopo il 1° Luglio. 

In conclusione, così come precisato anche dall’ARAN – SCU_014_Orientamenti applicativila fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.

 

Si fa presente che anche l’Ufficio scolastico Provinciale di Torino con circolare n. 395 del 29/7/2009 e su indicazione del Ministero del Tesoro si è espresso in tale senso.

Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che  personale destinatario dell’art. 59 rientrando  nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.

Si fa presente che anche l’Ufficio scolastico Provinciale di Torino con circolare n. 395 del 29/7/2009 e su indicazione del Ministero del Tesoro si è espresso in tale senso.

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