Le ferie si configurano come periodi di riposo a cui il dipendente non può rinunciare. Il personale docente con contratto a tempo determinato durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni, può fruire di 6 giorni ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.
ART. 13 COMMA 9 CCNL 2007
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2″.
Pertanto, durante l’anno scolastico è consentito di fruire di 6 giorni di ferie a patto che ciò non comporti oneri per lo stato, neanche in termini di corresponsione di compensi per ore eccedenti ad altri docenti. Questo significa che il docente dovrà trovare i sostituti in quanto la giornata lavorativa dovrà essere coperta con colleghi che siano liberi, in modo da non determinare oneri per l’amministrazione (in termini di ore “eccedenti” da corrispondere ad altri docenti).
Chiaramente la sostituzione potrà avvenire soltanto con un collega o con più colleghi che in quelle ore non risultino in servizio e dovrà avvenire gratuitamente (non c’è, infatti, alcun obbligo di restituzione nei confronti del collega che ha sostituito anche se ovviamente ciò avviene nella prassi per ricambiare il favore ricevuto).
La sostituzione non potrà avvenire con colleghi in servizio anche se aventi ore a disposizione in quel momento ma dovrà trattarsi di colleghi non in servizio (es: giorno libero, ore buche, ecc.). La sostituzione potrà anche avvenire mediante due o più colleghi, i cui nominativi dovranno essere in ogni caso comunicati preventivamente alla scuola, onde predisporre le opportune sostituzioni.
Le ferie non determinano l’interruzione del servizio.
In alternativa alle ferie il docente può usufruire di sei giorni di permessi per motivi familiari\personali che per il personale non di ruolo non sono retribuiti e di conseguenza determinano l’interruzione del servizio. Per usufruire di tali permessi il docente non ha l’onere di individuare i sostituti.
Per un approfondimento sul tema dell’interruzione del servizio si rimanda al seguente articolo:I permessi non retribuiti interrompono il servizio