La disciplina delle malattia dei docenti di ruolo è contenuta all’interno del CCNL comparto scuola:
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo”.
Pertanto i docenti\ATA con contratto a tempo indeterminato, possono assentarsi dal lavoro per malattia per 18 mesi conservando il posto. Ai fini del computo dei 18 mesi vanno considerate tutte le assenze per malattia intervenute nell’ultimo triennio. Superato tale periodo, in casi particolarmente gravi, il lavoratore può chiedere di assentarsi dal lavoro per ulteriori 18 mesi senza percepire alcun trattamento economico.
Prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza di 18 mesi, l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti (18 o 36 mesi), oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento delle condizioni di salute, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Quindi si può arrivare alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
- Superati i 36 mesi di assenza per malattia.
- Superati i 18 mesi di assenza per malattia, laddove l’accertamento delle condizioni di salute da parte dell’organico sanitario, accerti l’inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti“.
Pertanto, i periodi di assenza (retribuiti o parzialmente retribuiti) per malattia non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti per cui sono utili ai fini del raggiungimento del requisito dei 180 giorni, necessario affinché il servizio si possa configurare come “anno scolastico”. Non concorrono alla maturazione dell’anzianità di servizio i periodi di malattia non retribuiti.
I periodi di malattia non sono invece validi ai fini del raggiungimento del requisito di 180 giorni necessario per il superamento dell’anno di prova.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.
d) Senza retribuzione per gli eventuali ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi ed eccezionali.
GRAVI PATOLOGIE CHE RICHIEDONO TERAPIE INVALIDANTI
In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia (c.d. periodo di comparto), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE E CERTIFICATO
L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
La circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica ha introdotto l’obbligo per tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i servizi dell’INPS, esonerando il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’azienda. Sarà dunque il medico a inviare alla scuola il certificato in via telematica. Resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità.
Per il rilascio del certificato di malattia nei giorni festivi e prefestivi sarà necessario rivolgersi al medico di continuità assistenziale sia per eventi insorti nei suddetti giorni sia per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì.
CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.
Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
IL CERTIFICATO CARTACEO
Il certificato di malattia e l’attestato redatti su carta sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008). L’attestato cartaceo deve essere trasmesso al datore di lavoro sempre entro cinque giorni dall’inizio della malattia come previsto dal CCNL comparto scuola.
Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici
CCNL 2007 comparto scuola