L’art 19 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 disciplina il caso dell’interruzione della gravidanza:
L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia“.
Pertanto occorre distinguere:
- qualora l’interruzione della gravidanza sia avvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione è considerata parto prematuro e dà diritto all’astensione e alla relativa indennità di maternità per i tre mesi successivi e al relativo trattamento economico di maternità.
- Se invece l’interruzione avviene prima di tale termine (entro il 179° giorno), l’interruzione di gravidanza viene considerata giuridicamente aborto e dà diritto alla stessa tutela sanitaria della malattia. Questo significa che, una donna che lavora, potrà assentarsi solo per il tempo necessario alla “convalescenza” e sul piano economico ha diritto alla sola indennità di malattia, secondo la diversa disciplina prevista per i docenti di ruolo, con supplenza annuale (31 agosto, 30 giugno) o con supplenza breve.
Tuttavia, tali assenze (per malattia determinata da gravidanza) non rientrano nel periodo di comporto di malattia e pertanto non pertanto non sono computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro.
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