HomePermessi, Congedi e AssenzeMaternità: Interdizione anticipata e rischio biologico da COVID19

Maternità: Interdizione anticipata e rischio biologico da COVID19 [FAQ USR Veneto]

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. L’astensione obbligatoria di norma opera nei 2 mesi precedenti alla data presunta del parto nei 3 mesi successivi al parto.

In alcuni casi però l’interdizione obbligatoria può essere anticipata.

Infatti, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 151/2000, la Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria nel caso di:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni

Per una docente in maternità è prevista l’interdizione anticipata o post partum per rischio biologico da COVID19?

Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 28, obbliga il Datore di Lavoro/Dirigente scolastico ad effettuare la valutazione dei rischi considerando anche l’eventuale presenza di lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”. 
Il risultato della valutazione del rischio di contagio, per la lavoratrice, potrebbe prevederne l’eventuale interdizione anticipata/post-partum oppure lo spostamento ad altra mansione oppure la permanenza presso la sede di servizio.

Qualora non emerga, né dal Protocollo scolastico né da parte del Medico competente, la necessità di spostamento ad altra mansione (da comunicare all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente) o di interdizione anticipata, si suggerisce comunque una valutazione accurata e documentata del rischio prima di confermare l’espletamento delle mansioni ordinarie della lavoratrice.

Diversamente, si inoltrerà all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente istanza di interdizione anticipata o post-partum della lavoratrice, adducendo le motivazioni desumibili dal Protocollo/DVR scolastico e/o prodotte dal Medico Competente (se presente); sarà facoltà dell’Ispettorato accogliere o meno l’istanza inoltrata. 

Il periodo di interdizione anticipata partirà dalla data di inoltro, a mezzo PEC, della richiesta all’ufficio preposto.

Si precisa infine che ad oggi, e fino ad eventuale aggiornamento normativo, lo spostamento ad altra mansione non potrà prevedere lo svolgimento della didattica a distanza (ai sensi della L.133/2021), prevista solo in casi eccezionali di classi in quarantena e di alunni con BES, ma comporterà la sostituzione della docente interessata con supplente regolarmente nominato dal DS.

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