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Infortunio sul lavoro: spetta l’intera retribuzione e il periodo di assenza non si computa ai fini della conservazione del posto

Per infortunio si intende un evento nefasto che provoca un danno all’integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa. Per le ipotesi di infortunio dal lavoro, l’art. 20 del CCNL 2006 comparto scuola prevede che:

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).

Pertanto,  durante il periodo di malattia derivante da infortunio sul lavoro, i giorni di malattia non vengono computati ai fini del limite massimo per la conservazione del posto. In tal senso occorre ricordare che, per i supplenti brevi, l’art. 19 comma 10 del CCNL prevede che questi abbiano diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. Tale norma non trova però applicazione nel caso di infortunio sul lavoro, come confermato dall’art. 20 comma 3 del CCNL secondo il quale:

Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

Nel caso di infortunio:

  • Il lavoratore deve dare subito notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi incidente, anche lieve, occorsogli: se non lo fa, perde il diritto all’indennizzo per i giorni antecedenti (art. 52 t.u. 1124/65).
  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.). Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
  • Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio. In tal caso, l’obbligo della comunicazione di infortunio si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio. Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

Pertanto la comunicazione (adempimento a fini statistici e informativi) dovrà essere effettuata in tutti i casi di infortunio  che comporti un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Se invece l’infortunio prevede un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni è necessario effettuare la denuncia.
Allo stesso modo nel caso di prolungamento della prognosi originariamente in franchigia (pari o inferiore a 3 giorni), la comunicazione va convertita in denuncia di infortunio.

Sia la comunicazione che la rinuncia vengono effettuate tramite il SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione).

 

ISTRUZIONI PER I LAVORATORI
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

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