HomePermessi, Congedi e AssenzeIncompatibilità, aspettativa e part-time

Incompatibilità, aspettativa e part-time

INCOMPATIBILITÀ
A norma dell’art. 508 del Testo unico della scuola,  “Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”. Disposizione analoga è prevista in generale per i dipendenti pubblici dall’art. 60 e seguenti del Testo Unico approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.

Di conseguenza, chi ha già instaurato ed ha in atto un rapporto di lavoro non può sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato nel comparto scuola se non ha risolto il precedente rapporto di lavoro. Dalla normativa suddetta, infatti, emerge con chiarezza l’incompatibilità tra l’impiego pubblico e altra attività lavorativa già in essere, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto. 

ASPETTATIVA
Com’è noto, l’art. 18, comma 3 del CCNL “comparto scuola” consente la possibilità, per i docenti di ruolo, di usufruire per un anno scolastico dell’aspettativa senza assegni per realizzare una diversa esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova. In via generale l’articolo 18, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che durante il periodo di aspettativa è sospeso il divieto di svolgere attività incompatibili.

Tuttavia, come chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale) controllo per il Piemonte, del 25 marzo 2015 n.47), l’aspettativa non può essere utilizzata per “aggirare” la condizione ostativa alla valida sottoscrizione del contratto, rappresentata dallo svolgimento di un’attività incompatibile.

Infatti, il riconoscimento del diritto all’aspettativa (con la conseguente possibilità di svolgere attività teoricamente incompatibili) si consegue soltanto dopo la valida stipula del contratto di lavoro che deve avvenire – si ribadisce – in assenza delle condizioni di incompatibilità. In altri termini, la situazione di incompatibilità non può essere sanata con la  concessione dell’aspettativa ex art. 18, comma 3 del CCNL “comparto scuola”. Il diritto a fruire dell’aspettativa ex art. 18, comma 3 del citato CCNL “comparto scuola”, si matura infatti con la sottoscrizione senza cause ostative del contratto di assunzione in ruolo.

Nella richiamata pronuncia della Corte dei Conti si legge:

“…la stipula del contratto di lavoro, infatti, costituisce antecedente logico della concessione dell’aspettativa. Non vi è dubbio, pertanto, che la stipula del contratto determini il sorgere dei diritti (e doveri) collegati allo status di dipendente del MIUR (tra cui, appunto, l’aspettativa di cui al cit. art. 18), ma è altrettanto vero che la valutazione di legittimità del contratto costituisce un antecedente giuridico e va effettuata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della stipula. Nessun rilievo, infine, assume l’articolo 18, comma 2, della L. n. 183 del 2010: è naturale, infatti, che in presenza di un divieto di esercizio di attività lavorative differenti (normativa in tema di incompatibilità) e, contemporaneamente, del diritto all’esercizio delle medesime (normativa e CCNL in materia di aspettativa), il legislatore abbia ritenuto opportuno precisare, ad evitare dubbi interpretativi sul contrasto di disciplina, che con la concessione dell’aspettativa si determina la sospensione del citato divieto. Ma ciò che appare importante sottolineare è che la sospensione di tale divieto opera solo dopo la concessione dell’aspettativa e non certamente prima della stipula del contratto di assunzione, momento nel quale il diritto all’aspettativa non può ancora ritenersi cristallizzato nella sfera giuridica dell’aspirante dipendente pubblico…”.

PART-TIME
L’allegato A alla NOTA MIUR 28578 del 27/06/2017 dal titolo “Indicazioni operative immissioni in ruolo docenti”, al punto A.15 prevede che “è possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010” .

Chi sceglie di stipulare il contratto a tempo indeterminato in regime di part –time può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata. Infatti, rimane totalmente esclusa la possibilità di cumulare un lavoro pubblico part-time con un altro lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, fatta salva la previsione dell’art.18, comma 18, legge n. 127/1997 (legge Bassanini bis) che consente al personale degli enti locali di affiancare al proprio impiego pubblico part-time una seconda attività lavorativa da svolgersi presso altri enti locali. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali è ancora operante il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L.n.662/96 “La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica”.

In tale situazione il candidato, all’atto della sottoscrizione del contratto presso l’istituzione scolastica, dovrà chiedere di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time con prestazione oraria non superiore al 50%.

Il Dirigente scolastico dovrà verificare presso l’Ufficio Scolastico territoriale che non si superi a livello provinciale l’aliquota del 25%, calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto, come previsto dall’art. 39 del CCNL comparto scuola.
Si precisa che, in seguito alle modifiche apportate con la legge 183/2010 la concessione del part-time non è automatica ma è subordinata alla valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione interessata.
Per maggiori informazioni sul part-time si rimanda al relativo articolo.

http://www.iissalfano.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/1-del-2017-circolareprot.pdf
http://www.istruzionetreviso.it/utxi/wp-content/uploads/2017/08/Assunzioni-in-ruolo-incompatibilità.pdf
Orientamento ARAN Part-Time

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Percorsi abilitanti da 30 CFU per triennalisti: diventano strutturali anche dopo il terzo ciclo [Decreto Scuola]

Il decreto-legge 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge 79/2022, ha riformato il sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria. Il...

ITP, diploma valido per i concorsi banditi entro il 31 dicembre 2027: proroga [Decreto Scuola]

Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria relativa ai requisiti di accesso ai concorsi per gli...

Scuole paritarie, docenti non abilitati: deroga prorogata al 2027/2028. Requisiti e condizioni

Prorogata fino all’anno scolastico 2027/2028 la disciplina straordinaria che consente, a determinate condizioni, di considerare il servizio prestato nelle scuole paritarie come requisito sostitutivo...

Conferma in ruolo, niente cancellazione dalle graduatorie dei concorsi ordinari: confermata la norma con la conversione del Decreto PA

Confermata, con la conversione in legge del Decreto PA, la disposizione che esclude la cancellazione dalle graduatorie dei concorsi ordinari per i docenti che...

Doppia iscrizione e frequenza obbligatoria: università e AFAM hanno regole diverse. Il confronto tra DM 930 e DM 933

È possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria? Per rispondere occorre distinguere la disciplina universitaria da quella relativa alle istituzioni...

Concorsi docenti 2026/27: censimento aule e ipotesi bando a novembre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvia la ricognizione delle aule informatizzate da utilizzare per le procedure concorsuali del personale docente nell’anno scolastico 2026/2027....