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Immissione in ruolo: quando non è necessaria la presa di servizio il 1° settembre; maternità, dottorato, assegni di ricerca e ricercatori

Il personale neoassunto nell’anno scolastico 2023/2024 deve effettuare il 1° settembre la presa di servizio. Si tratta di un atto necessario al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro.

Esistono però delle situazioni particolari che permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza necessità di assumere servizio e senza che si rientri nei casi di incompatibilità citati in precedenza. 

CONGEDO DI MATERNITÀ
Come chiarito dall’ARAN, la questione è stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, dalle quali si può evincere il seguente orientamento:

  • l’astensione obbligatoria è assolutamente inderogabile, conseguentemente l’instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l’accettazione della nomina e non con l’inizio della effettiva prestazione del servizio (CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994);
  • non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986) neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria;
  • il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina (CdS n. 5095 del 4.9.2006).

Tali principi sono direttamente applicabili anche nel nuovo sistema privatistico, per cui si ritiene che l’amministrazione non abbia la possibilità di posticipare l’assunzione e debba, invece, stipulare immediatamente il contratto individuale di lavoro con la lavoratrice madre, applicandole il trattamento giuridico ed economico previsto in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Pertanto se la nomina giunge durante il congedo di maternità/paternità e senza assunzione di servizio il rapporto di lavoro si instaura lo stesso perché ciò che rileva è l’accettazione della nomina e non l’inizio della effettiva prestazione del servizio.

Per un approfondimento si veda questo articolo.

DOTTORATO, BORSE DI STUDIO, ASSEGNO DI RICERCA E RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

Un altra casistica riguarda il personale che, al momento della nomina in ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6, sta svolgendo un dottorato di ricerca o è titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca o è ricercatore a tempo determinato.

✓ Dottorato di ricerca

La norma (legge n. 476/1984 – art. 2 comma 1 – e legge n. 240/2010 – art. 19) prevede che il pubblico dipendente è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In altri termini, il periodo di congedo è utile ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie, nei concorsi, nella mobilità, nella ricostruzione di carriera, etc.

Analogamente, come ha precisato la Circolare 376 del 4/12/1984 anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario.

Come precisato dalla Circolare n. 120 del 4/11/2002, il collocamento del dottorando in congedo straordinario è un diritto non subordinato al superamento dell’anno di prova. Inoltre, innovando rispetto alla circolare n. 120, la circolare n. 15 del 22 febbraio 2011 ha precisato che, nonostante il congedo straordinario del borsista è un diritto, esso è subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’amministrazione, benché non si precisa quali possano essere i motivi di un eventuale diniego da parte del dirigente scolastico.

✓ Borse di studio e assegni di ricerca

Sono equiparati al dottorato di ricerca ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato o di supplenza al 31/8 o al 30/6 senza necessità di assumere servizio:

  • le borse di studio post dottorato e le borse per i corsi di perfezionamento / scuole di specializzazione universitaria: sono equiparati al dottorato, ai fini della richiesta del congedo straordinario, dalla legge n. 398/1989 e dalla legge finanziaria n. 498/1992, art.4, comma 2; 
  • gli assegni di ricerca: il comma 8 dell’articolo 22 della legge n. 240/2010 prevede espressamente che “La titolarità dell’assegno… comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”.

Inoltre, le circolari del Ministero n. 120 del 4 novembre 2002 e n. 15 del 22 febbraio 2011 dettano una disciplina sostanzialmente uniforme per il congedo straordinario per dottorato di ricerca e per l’aspettativa per assegno di ricerca.

In ultimo, è utile richiamare un parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (CS 544/2016) in cui si precisa che “il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato, possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”.

✓ Ricercatori a tempo determinato
L’art. 24 comma 9-bis della Legge 240/2010, analogamente a quanto stabilito dall’art. 22 comma 8 per gli assegnisti, recita testualmente:

Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”

Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono di diritto collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o posizione fuori ruolo. L’aspettativa è utile ai fini della carriera.

A tal fine occorre presentare richiesta al Dirigente Scolastico della scuola di servizio indicando i riferimenti normativi (art. 24 comma 9-bis della Legge 240/2010).

Pertanto, anche il personale che non può assumere servizio, perché impegnato come ricercatore presso l’università, deve essere collocato in aspettativa senza la necessità dell’assunzione in servizio.

VEDI LA SCHEDA DELLA UIL SCUOLA

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