DOCENTI DI RUOLO
L’art. 15 comma 3 del CCNL del comparto scuola prevede che:
Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso“.
DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Ai sensi dell’art. 19 comma 12 del CCNL del comparto scuola:
Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”.
Dunque il diritto a fruire del permesso in questione spetta tanto ai docenti con contratto a tempo indeterminato, tanto ai docenti con contratto di supplenza. Si tratta di un diritto soggettivo che è sottratto alla discrezionalità dell’amministrazione in quanto, in presenza del presupposto richiesto (il Matrimonio), il permesso non può essere negato, neppure in presenza di particolari esigenze di servizio. Il permesso per matrimonio è retribuito al 100% tanto per i docenti di ruolo che per i docenti supplenti.
Il permesso per matrimonio spetta nel caso in cui l’evento (il Matrimonio) avvenga all’interno del contratto di lavoro in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale sopra riportata. Se, invece, il Matrimonio viene contratto nei giorni precedenti all’inizio del contratto, tale diritto non spetta.
DURATA
Il permesso ha la durata di 15 giorni e deve essere fruito in via continuativa. Pertanto non può essere usufruito in via frazionata. Comprende anche le domeniche e i giorni festivi eventualmente compresi all’interno dei 15 giorni.
PERIODO
Per i docenti con contratto a tempo indeterminato il permesso può essere fruito da una settimana prima del matrimonio fino a due mesi successivi al matrimonio stesso.
La norma non dispone invece un preciso limite temporale entro cui il docente con contratto a tempo determinato può usufruire del permesso. Tuttavia, come ha precisato l’ARAN con l’orientamento n. CIRS87, l’utilizzo dovrà avvenire non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso che rimane l’occasione ma anche il momento temporale da cui si origina tale permesso.
Questo limite temporale opera sia con riguardo ai docenti di ruolo sia per i docenti con contratto a tempo determinato. Per questi ultimi ovviamente il permesso dovrà essere fruito entro i limiti di durata del rapporto a tempo determinato.
L’Aran ha precisato che la disposizione contrattuale prevede che il dipendente possa anticipare la fruizione del permesso di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi, periodo che è stato considerato congruo rispetto all’evento che giustifica la fruizione del permesso stesso.
La collocazione temporale del permesso viene, pertanto, demandata alla volontà dell’interessato che dovrà stabilirne la decorrenza, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali.
PREAVVISO
La richiesta del permesso matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore indicando i giorni di congedo con congruo preavviso (solitamente almeno 6 giorni prima dal suo inizio).
Alcuni CCNL prevedono un tempo di preavviso superiore ai 6 giorni. Nel caso del comparto scuola, il CCNL non prevede alcun termine di preavviso tale per cui trova applicazione il termine ordinario. Tuttavia, è comunque bene effettuare tale richiesta con un anticipo più largo (si consiglia almeno un mese prima).
MATRIMONIO CIVILE
Secondo l’interpretazione della giurisprudenza, il diritto al permesso sorge solamente quando il matrimonio ha validità civile. Ciò significa che, nel caso in cui sia celebrato il matrimonio religioso, è necessario che esso sia trascritto. Diversamente, il solo matrimonio religioso, senza che avvenga la trascrizione nei registri civili, non ha alcuna rilevanza giuridica e pertanto non consente di fruire del relativo permesso.
In seguito all’approvazione della Legge Cirinnà ( Legge 76/2016) il diritto al congedo matrimoniale è stato esteso anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, dopo essersi unite civilmente.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Tali permessi essendo retribuiti sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
CCNL 2007 comparto scuola
Modulo richiesta permesso per matrimonio
Modello di autocertificazione matrimonio