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Il distacco e l’aspettativa sindacale

Il CCNQ (Contratto Collettivo Nazionale Quadro) del 7/8/1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi disciplina sia il distacco sindacale che l’aspettativa sindacale.

DISTACCO SINDACALE
Art. 5 comma 1

I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti [sindacali], in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comparti ed areeche siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione […] per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici del contingente previsto per i distacchi sindacali”.

Pertanto, coloro che ricoprono nelle organizzazioni sindacali rappresentative, cariche previste dallo Statuto hanno diritto al distacco sindacale (o aspettativa retribuita), nei limiti del contingente complessivo spettante all’organizzazione sindacale in questione. Alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata dall’ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree. Durante il periodo di distacco sindacale viene mantenuto lo stesso trattamento economico previsto sia nella misura fissa che in tutte le competenze periodiche.

I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico (vengono infatti accreditati contributi figurativi).

Ai sensi dell’art. 7 comma 1, 15  e 18 comma 2 del CCNQ del 17 dicembre 2018 possono fruire dei distacchi sindacali, esclusivamente i dirigenti sindacali con rapporti di lavoro a tempo indeterminato (a differenza dell’aspettativa non retribuita che invece può essere fruita anche dai docenti con contratto a tempo determinato).

ASPETTATIVA SINDACALE
I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. Pertanto, l’aspettativa sindacale, differentemente rispetto al distacco sindacale, non viene retribuita.

In caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all’art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.

Il combinato disposto dell’art. 12 e art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 esclude la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per periodi inferiori a tre mesi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che accerta i requisiti soggettivi previsti. 

Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o dell’aspettativa che non possono avvenire nel corso dell’anno scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita.

Il dirigente sindacale in aspettativa non retribuita con riferimento alla Legge 300/70 deve riconfermare, ogni anno, al suo datore di lavoro e al proprio Ente Previdenziale, la richiesta di aspettativa.

LA PRECEDENZA NEI TRASFERIMENTI
L’art. 18 comma 1 del C.C.N.Q. prevede che:

Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito – con precedenza rispetto agli altri richiedenti – in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede”.

Secondo l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) la logica della norma in questione è quella di garantire, al dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco sindacale retribuito o della aspettativa sindacale non retribuita, la più ampia mobilità consentendogli, dietro propria richiesta, di essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri eventuali richiedenti, nella sede dove ha svolto attività sindacale, ove vi sia un posto disponibile nella propria o in altre amministrazioni pubbliche, purché siano rispettate due condizioni oggettive costituite dalla dimostrazione di aver avuto il domicilio e di aver svolto attività sindacale continuativa nell’ultimo anno nella sede richiesta. In altre parole, il dipendente che ha cambiato città in seguito ad un mandato sindacale, al termine dello stesso può chiedere di essere ricollocato, con diritto di precedenza, laddove ha il centro principale dei propri interessi.

Per l’applicazione dell’art. 18, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998 è, pertanto, necessario il rientro del dirigente sindacale dal distacco o dall’aspettativa, e non assume rilievo la durata della stessa. Ai fini dell’applicazione della clausola di maggior favore è comunque indispensabile che l’attività sindacale sia stata svolta per almeno un anno nella sede richiesta, dove il dirigente sindacale deve aver avuto anche il domicilio. Con riferimento all’attività sindacale utile all’applicazione della norma, non s’intende solo quella svolta in distacco o aspettativa, ma anche quella svolta quale dirigente sindacale utilizzando le altre prerogative.

Naturalmente, il trasferimento nella sede richiesta, dove si è avuto il domicilio per lo svolgimento dell’attività sindacale, avverrà a condizione che l’amministrazione ricevente esprima parere favorevole.

LA PRECEDENZA NEI TRASFERIMENTI NEL MONDO DELLA SCUOLA
Il CCNI mobilità 2017\2018, rinnovato anche per l’a.s. 2018\2019 all’art. 13 punto VIII prevede che:

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni”.

Dunque per usufruire di tale precedenza devono essere rispettate due condizioni: 

  1. la dimostrazione di aver svolto attività sindacale continuativa nell’ultimo triennio nella sede richiesta. Come precisato dall’ARAN, per attività sindacale utile all’applicazione della norma, non s’intende solo quella svolta in distacco o aspettativa, ma anche quella svolta quale dirigente sindacale utilizzando le altre prerogative.
  2. la dimostrazione di aver avuto il domicilio nell’ultimo triennio nella sede richiesta.

Si noti come, il CCNI preveda come requisito temporale il triennio mentre il CCNQ del 7/8/1998 richiamato dallo stesso contratto prevede invece solo un anno.

La precedenza in questione opera solamente nei trasferimenti mentre non si applica nell’ambito della mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).

Come precisa l’Ordinanza ministeriale n. 207 del 9 marzo 2018, il diritto alla precedenza può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

CCNQ 7/8/1998

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