Con il termine “Congedo parentale” (ex astensione facoltativa dal lavoro) si intende il periodo di riposo legato alla nascita del figlio e previsto sia per la madre che per il padre.
L’art. 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs 151/2001 recentemente modificato dal D. Lgs 80/2015), prevede che per ogni bambino nei primi 12 anni di vita del bambino (o 12 anni dall’inserimento nel nucleo familiare nel caso di figli adottati o affidati purché il figlio non abbia raggiunto la maggiore età) ciascun genitore ha il diritto di assentarsi dal lavoro.
A chi spetta e per quanto tempo
- Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
- Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio (anche contestualmente al congedo di maternità della madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di cui il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo.
- Qualora vi sia un solo genitore (a seguito di morte di un genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da un provvedimento formale), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
- Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. nel caso di madre casalinga o di padre disoccupato).
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Qualora però il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi (es. padre 5 mesi e madre 6 mesi).
TERMINE DI PREAVVISO
Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo (Art. 1 comma 3 D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151).
Tuttavia, il CCNL Scuola, all’art. 12, comma 7, dispone che:
La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione”.
In presenza di questa antinomia, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 13/2016, ha in sostanza stabilito che prevale il CCNL rispetto alla normativa per cui dovrebbe essere sempre rispettato il preavviso di almeno 15 giorni (si veda qui per un approfondimento).
Inoltre, lo stesso CCNL all’art. 12 comma 8 prevede che:
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro”.
Prolungamento del congedo parentale per minori con handicap
L’art. 33 del D.lgs 151/2001 prevede che:
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità […], la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore”.
Usufruendo del prolungamento del congedo parentale, spetta un trattamento economico pari al 30% dello stipendio fino al compimento dei dodici anni del bambino. I periodi sono computati nell’anzianità di servizio, escluso gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Tale indennità viene corrisposta per un periodo massimo di tre anni.
In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti:
- Fino a 3 anni di vita del bambino con handicap grave i riposi per figli con handicap grave (2 ore di riposo giornaliero retribuito) o, in alternativa, il diritto a fruire di 3 giorni di permessi mensili.
- Dopo il terzo anno di vita del bambino e fino ai 12 anni (oppure fino al 12 anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) il diritto a fruire di 3 giorni di permessi mensili.
- Dopo il 12esimo anno di età il prolungamento del congedo parentale non è più fruibile.
I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio ma non sono cumulabili con il prolungamento del congedo parentale.
Nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33, comma 3, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.
Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.
Trattamento Economico
In generale, l’art. 32 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce quanto segue:
- Per i periodi di congedo parentale ordinario alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore se si tratta di figli affidati o adottati).
- Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi oppure per quelli fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
- I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.
La retribuzione dei primi 30 giorni di congedo parentale per il comparto scuola
Per quanto concerne il comparto scuola, il CCNL del lavoro del 29 novembre 2007 prevede una disciplina di maggior favore in quanto l’art. 12, comma 4 statuisce che:
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Secondo l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni):
- I primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino (Sul punto si veda però anche la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 216 del 4 settembre 2018 secondo cui i primi 30 giorni di congedo parentale devono essere retribuiti al 100% entro i 12 anni del bambino). Sul punto si veda questo articolo.
- Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’8° anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
- Dopo l’ottavo anno di età non è dovuto nessun indennizzo.
PARTO PLURIMO
Il suddetto periodo di congedo parentale spetta per ogni figlio in quanto la disciplina legislativa sancisce espressamente che:
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalitÀ stabilite dal presente articolo.
Pertanto, nel caso di parto plurimo (nascite gemellari, trigemine e plurigemellari) i genitori avranno diritto a fruire dei suddetti periodi per ciascun figlio.
TRATTAMENTO ECONOMICO NEL CASO DI PARTO PLURIMO
Per quanto concerne il comparto scuola, il CCNL del lavoro del 29 novembre 2007 prevede una disciplina di maggior favore in quanto l’art. 12, comma 4 statuisce che:
Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Pertanto, i primi 30 giorni di congedo parentale per il personale della scuola sono indennizzati al 100% piuttosto che al 30%. Nel caso di parto plurimo i primi 30 giorni di congedo parentale retribuiti al 100%, previsti dal CCNL del comparto scuola, spettano cumulativamente una sola volta. Sul punto si veda l’Orientamento ARAN n. 38 di seguito riportato (orientamento ARAN n. 38).
Per quanto concerne invece il trattamento economico di miglior favore su evidenziato (cioè il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni), si rileva che esso mantiene l’interdipendenza con l’evento naturale, unico, del parto e, pertanto, anche in presenza di parti gemellari o plurigemellari compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori.
CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA
A norma dell’art. 32 comma 1 ter del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151, in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Per espressa previsione normativa, il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del citato T.U. per assistere i figli con disabilità. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.
Per un approfondimento relativo alle problematiche poste dal congedo parentale ad ore si rinvia a questo ottimo approfondimento della CGIL.
A chi va presentata la domanda di Congedo Parentale?
- al datore di lavoro, per fornire il dovuto preavviso relativamente alle assenze;
- all’INPS, per ricevere l’indennità spettante e l’accredito della contribuzione figurativa.
La domanda va quindi presentata alla scuola (anche tramite Raccomandata A\R) dando un preavviso di almeno 15 giorni in conformità a quanto previsto dal CCNL scuola (o 5 giorni, secondo quanto previsto dalla normativa di carattere generale).
Nel caso dei docenti di ruolo o dei docenti con supplenza annuale (30 giugno o 31 agosto) la domanda non deve essere presentata anche all’INPS. Nel caso di supplenti temporanei invece la domanda andrà inviata anche all’INPS tramite PIN personale INPS oppure tramite Patronato.
Sono previste due diverse procedure per il congedo parentale orario e per quello giornaliero o mensile. Se il genitore intende fruire dell’astensione facoltativa in modalità mista, cioè con assenze giornaliere ed orarie, potrà presentare al datore di lavoro un’istanza unica, ma dovrà effettuare due differenti domande, una per il congedo giornaliero o mensile, e l’altra per quello ad ore.
QUANDO EFFETTUARE LA DOMANDA?
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi fruiti senza diritto a trattamento economico sono coperti contribuzione figurativa fino al 200% dell’assegno sociale INPS salva la possibilità di integrazione volontaria da parte dell’interessato per la parte di retribuzione eccedente.
CONGEDO PARENTALE E ATTIVITÀ FORMATIVE
Secondo l’orientamento dell’ARAN n. 42, la possibilità che viene data al lavoratore di poter usufruire del congedo parentale anche in modo frazionato apre la strada ad una possibilità di interruzione del periodo di congedo; durante tale sospensione il lavoratore sarebbe libero di partecipare ad iniziative di formazione.
Ne deriva che, invece, durante il periodo di fruizione del congedo parentale il lavoratore non può partecipare ad attività formative.
MATURAZIONE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Ai sensi della generale normativa recata dal comma 5 dell’art. 34 del D. Lgs. 151/2001, tutti i periodi di congedo parentale, indipendentemente dall’aspetto retributivo, sono computati ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.
Pertanto, anche il periodo di congedo parentale non retribuito viene computato ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (punteggio nelle graduatorie, servizio ai fini della mobilità, ricostruzione di carriera, ecc.). Ciò avviene in deroga rispetto alla regola generale per cui tutte le assenze\periodi non retribuiti non permettono la maturazione dell’anzianità di servizio.
Vedi l’articolo sul Il congedo parentale a ore
Vedi l’articolo sulla presa di servizio sul Congedo parentale