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mercoledì, Ottobre 9, 2024
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Il Congedo di maternità: astensione obbligatoria dal lavoro per 5 mesi

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio.

A norma dell’art. 16 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151, è vietato adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e qualora il parto avvenga oltre tale data, è vietato adibire le donne al lavoro fino alla data effettiva del parto. È vietato anche adibire le donne al lavoro nei 3 mesi successivi al parto

PARTO ANTICIPATO
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai 3 mesi dopo il parto si aggiungono i giorni non goduti prima del parto, anche qualora la somma dei 3 mesi di post partum e dei giorni compresi tra la data effettiva del parto ed la data presunta del parto, superi il limite complessivo di cinque mesi.

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
In caso di interruzione di gravidanza che si verifichi dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione (180esimo giorno incluso), nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa.

Se l’interruzione della gravidanza si verifica prima di 180 giorni dalla data di inizio della gravidanza, i successivi periodi di assenza dal lavoro certificati dal medico sono assenze di malattia. 

RIPRESA DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CASO DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA O DECESSO DEL BAMBINO
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, dando un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

SOSPENSIONE DEL CONGEDO IN CASO DI RICOVERO DEL NEONATO
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità da fruire dopo il parto e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

FLESSIBILITÀ
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (piuttosto che 2) e nei 4 mesi successivi al parto (piuttosto che 3), a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

POSSIBILITÀ DI FRUIRE DEI 5 MESI DOPO IL PARTO
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge finanziaria 2019) ha introdotto il comma 1.1 che prevede la possibilità, in alternativa a quanto disposto precedentemente, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

ESTENSIONE DEL DIVIETO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA)
Nel caso in cui le lavoratrici siano impegnate in lavori siano ritenuti gravosi e pregiudizievoli, il divieto è anticipato a 3 mesi dalla data presunta del parto. Tali lavori sono individuati con proprio decreto dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Fino all’emanazione del primo decreto, l’anticipazione è disposta dal Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro (DPL) competente in base alla residenza abituale della lavoratrice, sulla base di accertamenti medici effettuati dal SSN.

In particolare, l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) può disporre, sulla base di accertamenti medici effettuati dal Servizio sanitario nazionale, uno o più periodi di interdizione anticipata dal lavoro in favore delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno dei seguenti motivi:

1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino; 

3) quando, la lavoratrice addetta al trasporto ed al sollevamento pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni. 

Nel primo caso, la lavoratrice deve presentare all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente in base alla propria residenza abituale:

  1. la domanda di interdizione anticipata;
  2. il certificato medico di gravidanza;
  3. il certificato medico attestante le gravi complicanze della gravidanza oppure le preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  4. qualunque altra documentazione che ritenga utile.

 

Il Servizio ispezione della DPL, sulla base di accertamenti medico-sanitari, che sono effettuati a cura del Servizio Sanitario Nazionale, emette il provvedimento entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa. 

All’atto della ricezione della documentazione, il Servizio ispezione del lavoro rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà presentata dalla lavoratrice al proprio datore di lavoro. In ogni caso, qualora entro il termine di 7 giorni non sia stato emesso il provvedimento del Servizio ispettivo, la domanda si intende accolta

Nei altri due casi previsti, l’istanza di interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice sia dal datore di lavoro. Il provvedimento è emesso dal Servizio ispezione del lavoro della DPL entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa. 

L’interdizione decorre in ogni caso dalla data del provvedimento del Servizio ispezione e può essere disposta anche d’ufficio.

MEDICO DELL’ASL
Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale cioè il medico della ASL (Azienda Sanitaria Locale).
Qualora il certificato di gravidanza sia redatto dal medico di base oppure da un medico diverso dal medico della ASL, il datore di lavoro e l’Inps hanno facoltà di accettare i certificati stessi oppure di chiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

FIGLI ADOTTATI O AFFIDATI
In caso di adozione o affidamento nazionale di minore di cui alla legge 184/1983 il congedo di maternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o affidato preadottivamente nonché per il giorno dell’ingresso stesso.

DOCUMENTI
Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro  (la scuola) il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
La lavoratrice è tenuta inoltre a presentare al datore di lavoro, entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva. 

TRATTAMENTO ECONOMICO (Art. 22 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151)
Secondo l’art. 22 le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità quindi, di regola, sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo.

I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Tuttavia nel caso nel comparto scuola, l’art. 12 comma 2 del CCNL prevede che nel caso di astensione obbligatoria spetta l’intera retribuzione (al 100%). Quindi, nel caso dei docenti di ruolo la retribuzione spettante è sicuramente piena. Nel caso invece dei docenti non di ruolo, bisogna distinguere l’indennità percepita in costanza di rapporto (che sarà piena al 100%) rispetto all’indennità percepita fuori nomina (che spetta, invece, nella misura dell’80%). Si rinvia ai paragrafi successivi l’approfondimento per i docenti non di ruolo. 

L’Indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli. 

Infatti, il divieto di licenziamento di cui all’art. 54 del Testo Unico (che opera a partire dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino) non si applica nel caso di a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

In queste 3 circostanze quindi il licenziamento è possibile ma la lavoratrice ha sempre il diritto all’ottenimento dell’indennità di maternità. 

LAVORATRICI DISOCCUPATE, ASSENTI DAL LAVORO O SOSPESE
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di inizio dell’astensione obbligatoria non siano decorsi più di 60 giorni.

Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.

CHI PAGA
D
i regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Nel caso del personale della scuola viene quindi corrisposta direttamente in busta paga. 

DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Un’attenzione particolare merita il tema relativo al congedo di maternità\paternità per i docenti supplenti. Anche i docenti con contratto a tempo determinato hanno diritto al medesimo trattamento (anche economico).

Se la nomina del supplente giunge durante il congedo di maternità/paternità (compresa l’interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze) e senza assunzione di servizio il rapporto di lavoro si instaura lo stesso perché ciò che rileva è l’accettazione della nomina e non l’inizio della effettiva prestazione del servizio. 

Non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria neppure nel caso in cui, trattandosi di rapporto a termine, questo si esaurisce all’interno del periodo di astensione obbligatoria (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986).

Il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO
Per il periodo coperto dalla nomina del contratto, al docente spetta il 100% della retribuzione (al pari dei docenti di ruolo) e il relativo servizio è valido al fini della maturazione dell’anzianità di servizio (punteggio ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie e servizio pre-ruolo una volta avvenuta l’immissione in ruolo).

L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.

Se il periodo di congedo coincide solo in parte con la nomina (il congedo inizia durante il rapporto di lavoro ma si esaurisce dopo il termine del contratto), al docente spetterà il 100% della retribuzione per il periodo coperto dal contratto e l’indennità di maternità nella misura dell’80% per la parte fuori nomina. L’indennità percepita in misura dell’80% non è utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/d’istituto. 

Inoltre, l’indennità dell’80% spetta anche ai docenti che, all’inizio del periodo di congedo si trovino disoccupati purché dalla fine dell’ultimo contratto all’inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni.

(es. il docente il cui contratto di lavoro è al 31/08 e che entra in congedo obbligatorio il 28/10 ha diritto all’indennità nella misura dell’80%).
La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina,  è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP. Di conseguenza, sarà la scuola a dover istruire la pratica per l’ottenimento dell’indennità fuori nomina, prima della conclusione del relativo contratto a tempo determinato. La segreteria invierà il provvedimento al MEF utilizzando la procedura SIDI. Se, durante il periodo in cui percepisce l’indennità, la dipendente accetta una nuova nomina, il nuovo contratto comporta la cessazione dell’indennità.

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