Secondo l’art. 40 della Costituzione
il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Tale previsione Costituzionale se da un lato riconosce il diritto fondamentale allo sciopero, dall’altro stabilisce che esso non può essere esercitato in modo indiscriminato, ma deve avvenire in conformità alle leggi che lo regolano.
La materia è stata oggetto di disciplina con l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto il 2 dicembre 2020 dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali.
SERVIZI MINIMI E CONTINGENTE
La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui rientra la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti, tranne in casi assai limitati (es. “le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali”).
PRIMA DELLO SCIOPERO
Prima dello sciopero le istituzioni scolastiche devono adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, circolare, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione.
Secondo quanto stabilisce l’art. 3 comma 4 dell’Accordo di Garanzia
In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”.
Il lavoratore non è obbligato a rispondere ed è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile (art. 3 comma 4 dell’accordo).
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Il dirigente scolastico comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero.
SERVIZI ESSENZIALI
Il dirigente scolastico individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale per assicurare le prestazioni indispensabili.
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative individuano, in un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione.
Chi riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile ed è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
In questo caso, il Dirigente Scolastico provvede a sostituire, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano.
IL GIORNO DELLO SCIOPERO
Il Dirigente Scolastico:
- organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie
- comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero e non all’organico).
Le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.
Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle sezioni:
- N. personale scioperante;
- N. personale;
- N. personale assente per altri motivi;
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale e/o parziale riduzione del servizio.
IL LAVORATORE CHE SCIOPERA
Chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero.
IL LAVORATORE CHE NON SCIOPERA
Chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore.
Tuttavia può però essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero. Può anche essere chiamato a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni. Infine, può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, fermo restando il rispetto del proprio monte orario giornaliero.
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO
Chi sciopera non ha diritto alla retribuzione. Viene infatti effettuata una trattenuta pari a 1/30 della retribuzione, operata sulla retribuzione al netto di ritenute previdenziali e assistenziali (poiché i periodi di sciopero non interrompono il trattamento previdenziale e assistenziale: Circ. n. 312/89). Questo perché i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione rapporto impiego. Tali periodi sono validi, quindi, ai fini pensionistici, previdenziali et assistenziali.
trattenute relative ai scioperi, sia per intera giornata lavorativa che orari, vanno effettuate su emolumenti fondamentali ed accessori depurati da ritenute previdenziali et assistenziali”.
Come chiarito dalla stessa circolare 312/89 i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione del rapporto impiego. Ne deriva che il personale che sciopera è considerato a tutti gli effetti giuridici in servizio. I giorni di sciopero non interrompono quindi né la continuità nella supplenza né la progressione della carriera.