GIORNI FESTIVI INTERPOSTI FRA DUE PERIODI DI MALATTIA
Secondo la nota della ragioneria generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999, i giorni di malattia interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia, giustificati da due diversi certificati che non lo contemplino, sono comunque da considerare assenza per malattia e si cumulano con i periodi inclusi nei certificati stessi. Affinché non vengano computati nel periodo di malattia i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di malattia, presa di servizio che evidentemente in questo caso non è possibile. Pertanto, la domenica, i giorni festivi sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia.
La Ragioneria Generale dello Stato – IGOP prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 con un parere richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’art.71 del D.L. 112/2008 chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.
Lo stesso criterio è ritenuto applicabile anche in caso di due periodi di assenza per astensione facoltativa (congedo parentale).
IL GIORNO LIBERO
Secondo il parere dell’ARAN, nel caso in cui il giorno libero (es. Sabato) sia compreso tra due periodi di assenza per malattia si considera un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio.
Pertanto per evitare che il giorno in questione venga considerato come giorno di malattia sarà necessario che il docente faccia pervenire alla scuola la sua disponibilità per la ripresa del servizio, benché nel suo giorno libero. Si ricorda infatti che la funzione docente non si esplica solamente con l’insegnamento nelle classi ma anche con la partecipazione alle attività collaterali, collegiali e individuali. Dunque anche nel suo giorno libero il docente potrebbe ben essere impegnato in eventuali attività funzionali all’insegnamento.
Ad esempio, se il docente si assenta per malattia dal lunedì al venerdì e sabato è il suo giorno libero (oppure se la scuola adotta la c.d. settimana corta), riassentandosi dal lunedì successivo, al fine di evitare il computo del sabato come giorno di malattia dovrà rendersi disponibile per la ripresa del servizio.
GIORNI FESTIVI INTERPOSTI FRA DUE PERIODI RELATIVI A DIVERSI ISTITUTI GIURIDICI
Il discorso è diverso nel caso in cui si sia in presenza di due diversi istituti giuridici (es: assenza per malattia e assenza per congedo parentale). La ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 108127 del 15/6/1999, afferma in maniera inequivocabile che:
nel caso di fruizione continuativa di due diversi istituti giuridici diversi (es: malattia e congedo parentale o viceversa), i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerate solo giornate non lavorativeda non ricomprendere, quindi nel calcolo della durata dei due istituti“.
A sostegno di tale tesi vi è anche la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012 che affrontando la questione della fruizione del congedo biennale precisa che: “Tali giornate (festivi, le domeniche e i sabati – nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni) non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”.
Nota prot. 108127 del 15/6/1999 Ragioneria Generale dello Stato
circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012
Orientamenti applicativi_O21