La corte di Cassazione ha emanato un’importante ordinanza in merito alla questione della fruizione delle ferie da parte dei docenti con contratto a tempo determinato.
La pronuncia dichiara il diritto dei docenti precari al pagamento delle ferie non godute, a meno ché il Dirigente Scolastico dimostri di aver invitato, inutilmente, il docente a tempo determinato (che non abbia chiesto di fruire delle ferie) a goderne, con espresso avviso della perdita.
In particolare secondo la Cassazione:
DEVE quindi escludersi che, i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di una loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività educative).
In particolare:
- Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediate un’informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
- Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo dell’anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
- Il docente a termine non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato inviato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alle indennità sostitutive. Deve quindi escludersi che, i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di una loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività educative).