Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
I docenti di ruolo hanno diritto a fruire di:
- 32 giorni di ferie se hanno un’anzianità di servizio superiore a 3 anni
- 30 giorni di ferie se hanno un’anzianità di servizio inferiore a 3 anni
Ai fini del computo dei 3 anni di servizio si considerano esclusivamente i servizi prestati nella scuola Statale anche prestati a tempo determinato per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico (o alternativamente con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali). Di conseguenza, anche i docenti neo-immessi potrebbero aver diritto a 32 giorni di ferie qualora abbiamo già raggiunto, anche con contratti a tempo determinato, il requisito dei 3 anni di servizio.
ORIENTAMENTO ARAN 047
A quante ferie hanno diritto i dipendenti a tempo determinato passato il triennio?Questa Agenzia ritiene utile chiarire che la dizione di cui all’art. 13, comma 4, del CCNL del comparto scuola del 29.11.2007 fa presumere che dopo un triennio di servizio prestato, anche a tempo determinato, i dipendenti hanno diritti a 32 giorni di ferie”.
REQUISITI PER I 3 ANNI DI SERVIZIO
Ai fini del computo non si considera l’anno in corso. Si considerano inoltre esclusivamente i servizi prestati nella scuola Statale per almeno 180 giorni (o alternativamente con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali).
ASSENZE E DIRITTO ALLA FERIE
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico. Il periodo di congedo per maternità non riduce il diritto alle ferie.
Per quanto concerne il congedo parentale, per espressa previsione di legge, solo i periodi retribuiti al 100% (1 mese) sono utili ai fini della maturazione delle ferie mentre per quelli retribuiti al 30% la maturazione è esclusa espressamente dalla legge.
ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN 011
Ai sensi dell’art 34, comma 5, del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151, “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”, mentre interviene l’art 12 del CCNL citato a disciplinare i congedi parentali per il personale del comparto. L’art 12, comma 4, stabilisce che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.32, comma 1, lett. a) del d.lgs 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni – valutati ai fini dell’anzianità di servizio e retribuiti per intero – non riducono le ferie”.
PERIODO DI FRUIZIONE
Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
Le ferie per i docenti di ruolo: possono essere fruite l’anno successivo?
Focus: Le ferie e le festività soppresse dei docenti di ruolo