martedì, Marzo 25, 2025
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Esclusione del computo dei giorni di malattia per conseguenze certificate delle terapie [Orientamento ARAN]

Il dipendente con contratto a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

L’art. 17 comma 9 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 prevede che:

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

Pertanto non vanno computati nel limiti suddetti:

  • i giorni di assenza dovuti a ricovero ospedaliero o day hospital;
  • i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Per tali periodi spetta in ogni caso l’intera retribuzione. 

L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato l’orientamento CIRS103 del 23 dicembre 2022, con il quale si chiarisce che, al fine di godere dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza, il lavoratore dovrà produrre adeguata e chiara certificazione medica rilsasciata dai competenti organismi pubblici dalla quale risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita.

Per godere del diritto all’esclusione del computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 9 dell’art. 17 del CCNL Scuola del 29.11.2007, cosa dovrà essere indicato nella certificazione di malattia?

Per il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL Scuola del 29.11.2007, che esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica rilasciata dai competenti organismi pubblici da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita. Anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, dovranno anch’essi essere certificati secondo la normativa vigente.

In ogni caso, l’individuazione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.

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