In occasione delle elezioni, anche parziali, del Consiglio di Istituto, devono essere costituiti dei seggi elettorali.
Come dispone l’art. 37 comma 1 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, per ogni sede di circolo o di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni.
Qualora nella sede del circolo o dell’istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo.
I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.
In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.
Il preside o direttore didattico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all’art. 27 (nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello detta comunicazione deve essere effettuata entro il 50° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
I dirigenti scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
- I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
- Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
- I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o d’istituto.
- I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
ESONERO DAL SERVIZIO E GRATUITÁ DELLA FUNZIONE
Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle relative funzioni.
Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
Il riposo festivo non goduto è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nell’ambito della settimana immediatamente successiva. Quindi qualora il personale della scuola sia impegnato in operazioni relative alle suddette funzioni la domenica o in altri giorni festivi, avrà diritto al recupero del relativo giorno nella settimana successiva.
Nei casi suddetti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.