In linea di principio, la frequenza di un corso di dottorato di ricerca e lo svolgimento di attività di supplenze sono attività compatibili. Normalmente però è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Università (secondo quanto prescritto dal Bando e\o dal Regolamento di Ateneo). Tuttavia, spesso le due attività si rivelano concretamente difficili da conciliare per cui può essere opportuno (e in qualche caso vantaggioso) usufruire del congedo straordinario.
CONGEDO STRAORDINARIO E ESIGENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
La legge n. 476 del 13/08/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), così come modificata dalla Legge 240/2010 stabilisce, infatti, che:
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”.
Pertanto, se in un primo momento così come precisato anche dalla Circolare MIUR n. 120 del 2002 il congedo straordinario si configurava come un diritto non dipendente da alcuna decisione discrezionale dell’amministrazione, questa situazione è mutata con l’intervento della Legge 240/2010 che ha inserito le parole “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione“.
Di conseguenza, oggi il congedo straordinario è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione. In altri termini, il dirigente potrà decidere discrezionalmente di concederlo o meno, all’esito di una valutazione che tenga conto di interessi contrapposti.
Ai fini della concessione del congedo, il dipendente dovrà presentare apposita domanda al dirigente scolastico. La richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato.
TRATTAMENTO ECONOMICO
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Pertanto, se il dottorato è senza borsa di studio oppure se il dottorando vi rinuncia, l’interessato avrà diritto al trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro (anche nel caso di Dottorati indetti da Università straniere).
Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto con la pubblica amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, tali somme dovranno essere restituite (a meno ché il dipendente si dimetta volontariamente per assumere servizio in altro ente rientrante nella pubblica amministrazione). Nel caso in cui, invece, il dottorato è con borsa di studio il trattamento economico da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale il dottorando presta servizio, cessa.
UTILITÀ AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E AI FINI PREVIDENZIALI
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In altri termini, il periodo di congedo è utile ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie, nei concorsi, nella mobilità, nella ricostruzione di carriera, etc.
PUBBLICI DIPENDENTI CHE HANNO GIÀ CONSEGUITO IL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA
La legge 240/2010 ha inoltre previsto che non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
Pertanto, non potranno beneficiare del congedo coloro che hanno già conseguito il titolo di dottorato di ricerca (anche se non hanno beneficiato del congedo straordinario in questione) né coloro che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.
DOTTORATO E DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Al personale destinatario di contratti annuali o fino al 30 giugno, si applica, nei limiti della durata del contratto di lavoro, il medesimo trattamento previsto per i docenti a tempo indeterminato anche con riguardo al congedo straordinario.
Tuttavia la Circolare Circolare n. 15 del 22 febbraio 2011 precisa che le disposizioni in questione esplicano i propri effetti solamente in merito al trattamento giuridico (riconoscimento del servizio svolto ai fini della progressione di carriera, del servizio nelle graduatorie, del trattamento di quiescenza e di previdenza) ma non ai fini del trattamento economico anche qualora il dottorato sia senza borsa (conservazione del trattamento economico durante il periodo di congedo straordinario).
In merito a tale discriminazione fra docenti con contratto a tempo indeterminato e docenti con contratto a tempo determinato, diverse sentenze (tra cui quella dei Tribunali di Pistoia, Venezia e Caltagirone) hanno riconosciuto il diritto dei dottorati ad essere retribuiti anche se con contratto a tempo determinato.
SUPPLENZE BREVI E DOTTORATO
In linea di principio, la frequenza dei corsi di dottorato non è incompatibile con le supplenze a scuola salvo che il regolamento d’ateneo o il bando del dottorato preveda un vincolo di esclusività o ne subordini lo svolgimento all’autorizzazione del Collegio di dottorato. L’autorizzazione viene concessa a condizione che non venga superato il tetto di reddito fissato dal regolamento d’ateneo considerando l’eventuale borsa di studio e il reddito della supplenza.
Tuttavia, il docente su supplenza breve non ha diritto al congedo straordinario e ciò anche se la supplenza, a seguito di diverse proroghe, dovesse prolungarsi fino al 30 di Giugno.
Di conseguenza si configura come concretamente problematica la frequenza del corso di dottorato e l’attività di docente.
Inoltre, il docente non può nemmeno usufruire dell’aspettativa per motivi di studio di cui all’art. 18, comma 2 del CCNL perché questa può essere concessa, al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato, ai docenti di religione cattolica, e al personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (art. 19, comma 3 del CCNL).