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DOTTORATI ESTERI E CONGEDO STRAORDINARIO

La nota n. 28256 del 4 ottobre 2017 dell’USR Lazio ha fornito chiarimenti in materia di Congedo straordinario per dottorato di ricerca all’estero. Tale fattispecie è disciplinata dal combinato disposto della Legge n. 476 del 13/08/1984 e successive modificazioni e della Legge n. 498/92 (la quale ha modificato il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione, decreto legislativo n. 297/94, art. 453, comma 9, e successive integrazioni). Nello specifico, l’art. 2, primo periodo, della Legge n. 476/84 (recante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) stabilisce che:

il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”.

Successivamente, la legge 28.12.2001 n. 448, art. 52 – comma 57 ha integrato la suddetta Legge 476/84, aggiungendo il seguente periodo all’art. 2 – 1° comma:

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.

La ratio della disposizione in esame è di un favore per il dipendente ammesso a svolgere il dottorato, in quanto è a questi garantita non soltanto la conservazione del posto di lavoro già occupato, ma anche un trattamento retributivo qualora non intenda percepire altro sostegno economico.

Alla luce della summenzionata normativa, nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto l’ammissione al dottorato di ricerca, ma non la borsa di studio o vi abbia rinunciato, è prevista la conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento all’interessato.

UNIVERSITÀ NON STATALI E UNIVERSITÀ TELEMATICHE
La nostra Costituzione sancisce, all’art. 33 che “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”, dall’altro lato, l’art. 1 della legge n. 243/91 afferma che “Le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’articolo 33 ultimo comma della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili”.

L’art. 2, comma 5, lett. c) del D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25” prevede che “l’istituzione di nuove università non statali, nonché l’autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale, avvenga contestualmente all’approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo”.

In attuazione di quanto sopracitato, il 17 aprile 2003 è stato emanato il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, recante i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici. L’istituzione e l’accreditamento delle università telematiche autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale devono essere disposti con Decreto del Ministro contestualmente all’approvazione dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.

Con nota n. 436/2014, l’Amministrazione centrale ha rammentato la necessità del previo accreditamento, quale condicio sine qua non per l’attivazione dei corsi di dottorato, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo ex artt. 1 e 2 del D.M. n. 45/2013, confermandone l’applicabilità alle università telematiche.

DOTTORATI DI RICERCA ALL’ESTERO
Relativamente al congedo straordinario per dottorato di ricerca all’estero, sono state pubblicate recenti pronunce del giudice civile ed amministrativo che hanno chiarito aspetti concernenti la modalità di verifica e concessione del suddetto beneficio.

Nello specifico, ai fini del riconoscimento del diritto ad un periodo di congedo straordinario retribuito, per il dipendente pubblico che intenda frequentare un dottorato di ricerca estero, è necessaria la preventiva positiva valutazione di equipollenza – con analogo titolo conseguibile presso le Università italiane – da parte del M.I.U.R. Il tutto in coerenza con quanto previsto dall’art. 74 del D.P.R n. 382 del 1980 ai fini del riconoscimento in Italia, “ex post”, del titolo di dottore di ricerca o di analoga qualificazione accademica conseguita all’estero.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza richiamata dal difensore erariale nel parere succitato, secondo cui:

ai fini del riconoscimento al pubblico dipendente del diritto al congedo straordinario per motivi di studio, con o senza assegni, in ragione dell’ammissione ai corsi universitari di dottorato di ricerca, non può valere il corso di dottorato svolto presso università non italiane (anche se appartenenti all’Unione europea) se non previo riconoscimento del corso ai fini dell’equipollenza con il dottorato svolto presso le università italiane” (Cassazione Civile – Sez. Lav., 15 ottobre 2010, n. 21276)”.

Inoltre, ai fini della concessione del congedo straordinario retribuito di cui all’art. 2 della l. n. 476/84, conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5066/2007 “si impone l’intermediazione del Ministero della Pubblica Istruzione (…) ove dalla partecipazione al corso presso università non italiana si intenda trarre il beneficio dell’esonero della prestazione lavorativa in relazione al rapporto di pubblico impiego in atto”.

INDICAZIONI OPERATIVE
Da quanto in precedenza sinteticamente richiamato, si evidenzia la necessità di richiedere, ai fini del riconoscimento del Dottorato e del conseguente esonero, la valutazione preventiva (che deve essere favorevole) della competente Autorità ministeriale.

Tale intermediazione ministeriale si esplica mediante la presentazione di una “richiesta di valutazione” di equipollenza da formulare al M.I.U.R. – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore (informazioni complete reperibili al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/dottorato-di-ricerca#documenti ). La richiesta, come precisato al link sopra indicato, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione dell’Organo diplomatico-consolare italiano competente per il territorio ove ha sede l’Università estera, che espliciti l’appartenenza dell’Università presso cui si intende seguire il percorso dottorale, all’Ordinamento universitario del proprio Paese e la durata minima normale degli studi di dottorato secondo le leggi dello stesso Paese; b) certificazione dell’Università presso cui è in essere il dottorato, dalla quale risulti la denominazione ufficiale del corso dottorale, l’iscrizione senza borsa e la durata prevista degli studi, secondo il progetto di ricerca approvato; c) presentazione del progetto di ricerca dottorale come approvato dall’organo competente dell’Università (ove questo sia previsto ai fini dell’ammissione al dottorato).

Per tale ragione, le SS.LL., a fronte di istanze di congedo straordinario per dottorato presso università non italiane, non sarà possibile emettere il relativo Decreto di concessione aspettativa, senza aver prima ricevuto la certificazione di equipollenza sopra descritta, fornendone immediata comunicazione all’Ufficio scrivente.

Nota USR Lazio del 4 ottobre 2017
Legge n. 476/84
Legge 448/2001

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