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Docenti di ruolo: 3 giorni di permessi retribuiti per motivi familiari e personali

Ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL 2007,

Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Pertanto, il personale (docenti e ATA) con contratto a tempo indeterminato ha diritto a fruire di 3 giorni di permessi per motivi personale e familiari durante l’anno scolastico. Trattandosi di permessi retribuiti non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio. 

Per il personale ATA però tali permessi sono stati sostituiti, con il il CCNL 2016\2018 con la possibilità di fruire di 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Per un approfondimento si veda questo articolo.

I MOTIVI PER CUI È POSSIBILE FRUIRE DEI PERMESSI

Per quanto attiene ai motivi che possono giustificare la richiesta del permesso da parte del dipendente, l’art. 15, comma 1 del CCNL Scuola fa riferimento sia alle esigenze personali che a quelle di famiglia del lavoratore.

Come chiarito dalla sentenza della Corte dei Conti sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415, per motivi personali:

possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro”.

Si può dunque trattare di motivi assai diversi quali, a mero titolo esemplificativo: 

  • partecipare a una ricorrenza (matrimonio, laurea, etc.).
  • visita specialistica.
  • accompagnamento di un familiare a una visita specialistica, all’aeroporto o in altro luogo.
  • effettuazione di un trasloco.
  • appuntamenti presso uffici quali INPS, Agenzia delle Entrate, etc..
  • appuntamenti dal Notaio per la firma di atti.

Può anche trattarsi di un evento improvviso, che non permette al dipendente di raggiugere la sede di servizio (es: foratura della gomma dell’auto, ghiaccio\neve, guasto e\o ritardo dei mezzi di trasporto). Ricordiamo che la normativa non prevede, per questo tipo di permessi, un termine obbligatorio di preavviso per cui, se trattasi di eventi improvvisi può avvenire anche poche ore prima della presa di servizio.
Nel caso di eventi prevedibili è sempre bene rispettare un termine congruo di preavviso (3\5 giorni).

NESSUN POTERE DISCREZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

Il permesso in parola non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”, trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’Istituzione scolastica. La fruizione di tale diritto è quindi subordinata soltanto a un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda. 

nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda; né, tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari”.
(Tribunale di Monza 2011, Tribunale di Lagonegro 2012)

Anche l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) si è pronunciata sul punto affermando che:

la previsione contrattuale generica ed ampia di motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da autocertificazione, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione – ai sensi dell’art.1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. 165/2001 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.

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