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Distacco e aspettativa sindacale in part-time: la fruizione avviene con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi [Orientamento ARAN]

L’art. 8 comma 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017 (contratto quadro) dispone che:

i distacchi attivati in favore di dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta”.

In tal caso la prestazione lavorativa minima è:

  • quella prevista per il part-time dai contratti collettivi nazionali di lavoro
  • la prestazione lavorativa massima è pari al 75% di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il comma 4 dello stesso articolo dispone che nell’ipotesi di distacco part – time (applicabile anche in caso di aspettativa sindacale part – time) la prestazione lavorativa deve essere definita previo accordo tra l’amministrazione ed il dipendente.

Ora, per quanto riguarda il personale delle istituzioni scolastiche ed educative, l’art. 18 comma 2 dispone che:

  • nei casi in cui sia possibile l’attivazione di un distacco part-time per il personale docente, il distacco stesso deve essere fruito con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi, con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate o con eventuali differenti modalità definite per tale personale dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i. ;
  • la disciplina da prendere a riferimento per l’applicazione del distacco part time è quella prevista dalla citata ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.

L’orientamento dell’ARAN chiarisce che detta disciplina è applicabile anche al caso dell’aspettativa sindacale part-time. 

ORIENTAMENTO DELL’ARAN
La scuola è tenuta ad adeguarsi all’orario di attività sindacale, presentato dall’organizzazione sindacale di appartenenza, di un docente posto in aspettativa sindacale part – time al 50%?

Il CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i, all’art. 8, comma 4, dispone che nell’ipotesi di distacco part – time (applicabile anche in caso di aspettativa sindacale part – time) la prestazione lavorativa deve essere definita previo accordo tra l’amministrazione ed il dipendente.

Quanto all’articolazione della prestazione lavorativa nelle ipotesi di distacchi o aspettative fruite in modalità part-time, l’art.18 del medesimo CCNQ, al comma 2, prevede che, nei casi in cui per il personale docente sia possibile l’attivazione part-time di dette prerogative, la fruizione avviene con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi, con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate o con eventuali differenti modalità definite per tale personale dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i..

La citata ordinanza costituisce il riferimento per l’applicazione del distacco part-time (nonché delle aspettative sindacali part-time) ed il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali.

VEDI OM 446/1997

VEDI ORIENTAMENTO ARAN

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