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Diritto di Sciopero: max 8 giorni per anno scolastico per infanzia/primaria e 12 giorni per la secondaria

Secondo l’art. 40 della Costituzione

il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

Tale previsione Costituzionale se da un lato riconosce il diritto fondamentale  allo sciopero, dall’altro stabilisce che esso non può essere esercitato in modo indiscriminato, ma deve avvenire in conformità alle leggi che lo regolano.

La materia è stata oggetto di disciplina con l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto il 2 dicembre 2020 dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali.

LIMITI TEMPORALI ALLO SCIOPERO
Nel caso di sciopero occorre rispettare alcuni limiti:

  • Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato.
  • Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata.
  • Gli scioperi brevi — che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata — possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA.
  • In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi (il precedente accordo invece prevedeva un intervallo minimo di 7 giorni).
  • Nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a dodici giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione.
    Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe.
  • Non possono essere proclamati scioperi dal 1° al 5 settembre e nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

SERVIZI MINIMI E CONTINGENTE
La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui rientra la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti, tranne in casi assai limitati (es. “le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali”).

SCIOPERO E SCRUTINI
In merito alla concomitanza fra scioperi e scrutini, il CCNL del 26 maggio 1999, allegato attuazione legge 146/1990 prevede che:

  • Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
  • Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

PRIMA DELLO SCIOPERO
Prima dello sciopero le istituzioni scolastiche devono adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, circolare, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. 

Secondo quanto stabilisce l’art. 3 comma 4 dell’Accordo di Garanzia 

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”.

Il lavoratore non è obbligato a rispondere ed è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile (art. 3 comma 4 dell’accordo).

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Il dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero. In particolare, devono essere comunicati: 

  1. l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
  2. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
  3. l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione

SERVIZI ESSENZIALI
Il dirigente scolastico individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale per assicurare le prestazioni indispensabili.

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative individuano, in un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione

Chi riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile ed è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

In questo caso, il Dirigente Scolastico provvede a sostituire, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano.

IL GIORNO DELLO SCIOPERO
Il Dirigente Scolastico:

  • organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie
  • comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero e non all’organico).

Le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando i campi previsti nelle sezioni:

  • N. personale scioperante; 
  • N. personale;
  • N. personale assente per altri motivi;
  • N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale e/o parziale riduzione del servizio.

IL LAVORATORE CHE SCIOPERA
Chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero.

IL LAVORATORE CHE NON SCIOPERA
Chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore.

Tuttavia può però essere chiamato dal Dirigente o da chi lo sostituisce a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero. Può anche essere chiamato a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni. Infine, può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, fermo restando il rispetto del proprio monte orario giornaliero.

TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO
Chi sciopera non ha diritto alla retribuzione. Viene infatti effettuata una trattenuta pari a 1/30 della retribuzione, operata sulla retribuzione al netto di ritenute previdenziali e assistenziali (poiché i periodi di sciopero non interrompono il trattamento previdenziale e assistenziale: Circ. n. 312/89). Questo perché i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione rapporto impiego. Tali periodi sono validi, quindi, ai fini pensionistici, previdenziali e assistenziali.

Le trattenute relative ai scioperi, sia per intera giornata lavorativa che orari, vanno effettuate su emolumenti fondamentali ed accessori depurati da ritenute previdenziali et assistenziali”.

Come chiarito dalla stessa circolare 312/89 i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione del rapporto impiego. Ne deriva che il personale che sciopera  è considerato a tutti gli effetti giuridici in servizio. I giorni di sciopero non interrompono quindi né la continuità nella supplenza né la progressione della carriera.

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