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Decreto Cura Italia: congedo straordinario retribuito al 50% fino a 15 giorni

Tra le misure previste dal Decreto “Cura Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato ieri 18 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale, vi è quella del congedo straordinario o, in alternativa, la possibilità di fruire del voucher baby sitter.

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Questo in deroga alle normali regole che prevedono una retribuzione del 100% per i primi 30 giorni e altri 5 mesi retribuiti al 30%. 

A CHI SPETTA
Detto congedo spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS nonché per i lavoratori dipendenti del settore pubblico.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Le stesse norme valgono per i genitori affidatari.

CONGEDO AGGIUNTIVO
Il periodo di congedo in questione è aggiuntivo nel senso che non sarà conteggiato nel limite massimo previsto per il congedo parentale (sei mesi per ogni genitore con un limite complessivo di 11 se il padre ne utilizza almeno tre).

FIGLI DISABILI
Il congedo spetta senza limiti di età nel caso di figli disabili gravi. Infatti, il limite di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

DOCENTI CHE STANNO GIÀ USUFRUENDO DEL CONGEDO PARENTALE
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo straordinario con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

CONGEDO PER FIGLI DI ETÀ COMPRESA FRA 12 E 16 ANNI
Il congedo potrà essere fruito anche per i figli di età compresa fra i 12 e i 16 anni ma in tal caso senza diritto alla retribuzione. Resta ferma la condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

VOUCHER BABY SITTER
In alternativa alla fruizione del congedo straordinario per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Vedi il testo in Gazzetta Ufficiale

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