Il Decreto Legge n. 30 del 13/03/2021 ha reintrodotto la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o nel caso di infezione o quarantena del figlio. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (es: nel caso dei collaboratori scolastici) è possibile invece fruire del congedo straordinario.
Viene riprodotta anche la possibilità di fruire del congedo straordinario anche per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado e indipendentemente dall’età.
Tale beneficio viene riconosciuto quando:
- sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza oppure
- siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
RETRIBUZIONE
Il congedo è riconosciuto con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante e coperto da contribuzione figurativa.